17 Settembre 2024

Quali i limiti alle “modifiche” al piano concordatario, nell’esecuzione dello stesso?

di Emanuele Artuso
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La scheda di FISCOPRATICO

Il 4.9.2024, il Consiglio dei ministri ha approvato il Correttivo-Ter al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), inserendo modifiche strutturali, che anelano a dirimere alcune tra le maggiori problematicità, finora emerse nell’applicazione del Codice. Tra queste, figura l’introduzione tout-court dell’articolo 118-bis, riguardante il tema delle modifiche al piano in ambito concordatario.

Ebbene, si prevede (in sintesi) che, se dopo l’omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l’adempimento della proposta, l’imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione di cui all’articolo 87, comma 3, CCII, e comunica la proposta modificata al Commissario giudiziale. Il Tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all’adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l’attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori.

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