18 Settembre 2024

Nuovi piani di rateazione presso l’agente della riscossione

di Angelo Ginex
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Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha riformato il sistema nazionale della riscossione. Fra le tante novità si segnalano le modifiche alle domande di rateazione dei debiti iscritti a ruolo presentate dopo il 31.12.2024.

Nello specifico, è previsto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, su “semplice richiesta” del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

  1. 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  2. 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  3. 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

Sono poi previste ulteriori modalità per la dilazione di pagamento, ove il contribuente richieda un numero di rate maggiore o la richiesta concerna un importo superiore a 120.000 euro.

È stabilito che, su richiesta del contribuente che “documenta” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta:

  1. per le somme di importo “superiore” a 120.000 euro, fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
  2. per le somme di importo fino a 120.000 euro:
  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

Per quanto concerne la valutazione della sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà documentata dal contribuente, è previso che venga effettuata avendo riguardo:

  1. per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  2. per i soggetti diversi da quelli non appena indicati, all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

È, comunque, previsto che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente e saranno altresì individuati:

  1. particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
  2. specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i relativi parametri sopra individuati.

Inoltre, la novella ha previsto che, in caso di comprovato peggioramento della citata situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione di pagamento concessa può essere prorogata una sola volta, per il medesimo numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere, altresì, che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

In via generale, poi, è stabilito che, a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:

  1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  2. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  3. non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Resta poi confermata la previsione secondo cui il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Resta, altresì, confermato che, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

  • il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  • l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  • il carico non può essere nuovamente rateizzato.

Da ultimo, si rammenta che per le istanze presentate sino al 31.12.2024, è previsto, invece, a discrezione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, la concessione di un piano ordinario di massimo di 72 rate, ovvero di un piano straordinario di 120 rate.

In caso di debito inferiore a 120.000 euro, al fine di ottenere la dilazione ordinaria fino a 72 rate è sufficiente una semplice richiesta da parte del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In caso di debito superiore a 120.000 euro, al fine di ottenere la dilazione ordinaria fino 72 rate, il contribuente deve documentare di trovarsi nella suddetta situazione di difficoltà.

Indipendentemente dall’ammontare del debito, è possibile ottenere un piano straordinario di massimo 120 rate, che viene accordato qualora si dimostri di essere solvibili, ma di trovarsi in una grave situazione di difficoltà economica, estranea alla propria volontà e legata alla congiuntura economica, tale da non potersi sostenere un piano di rateazione ordinario.