23 Settembre 2024

La holding trasparente tra limiti ed opportunità

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Le società di capitali possono scegliere, nel rispetto di precise condizioni, di far tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, quindi, lo stesso sistema previsto per le società di persone.

Da ciò consegue che il regime della c.d. piccola trasparenza (articolo 116, Tuir) può essere valutato anche per la holding srl.

Ovviamente, se la holding è una snc o una sas la questione non si pone, in quanto la trasparenza opera direttamente come unico regime ammesso.

Analogamente, il problema non si pone se la holding è una società semplice. In questo caso, sul presupposto che i soci della società semplice siano persone fisiche che operano come privati, le società di capitali sottostanti opereranno la ritenuta del 26% alla fonte.

Tornando, tuttavia, al caso della holding srl, generalmente, la trasparenza fiscale è un’opzione non gradita, in quanto fa svanire il beneficio della tassazione dei dividendi sul 5% del loro ammontare e toglie alla holding il suo ruolo di smistamento della liquidità del gruppo. La holding, infatti, di norma, acquisisce liquidità dalle società partecipate che distribuiscono dividendi e finanzia le società che necessitano di risorse.

La trasparenza è, altresì, incompatibile con il consolidato fiscale, che meglio si adatta come regime ai gruppi societari.

Ovviamente, se la holding srl esercita l’opzione per la trasparenza, nel momento in cui i dividendi giungono al vertice della catena, la trasparenza determina che gli stessi sono assoggettati a tassazione in capo ai soci, indipendentemente dalla percezione del reddito da parte di questi ed in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili.

In buona sostanza, la trasparenza consente di trasformare la tassazione del 26% sui dividendi in tassazione irpef progressiva. La pressione fiscale potrebbe, in prima battuta, aumentare (non si dimentichino le addizionali regionali e comunali). Tuttavia, la tassazione Irpef consentirebbe al socio quantomeno di poter scomputare dal reddito gli oneri detraibili e deducibili.

L’articolo 116, Tuir, prevede che “l’opzione di cui all’articolo 115 [trasparenza fiscale] può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa”.

Le condizioni preclusive all’applicazione dell’articolo 116, Tuir, in quanto trattasi di requisiti necessari solo per la trasparenza di cui all’articolo 115, Tuir, sono la qualifica di società di capitali in capo al socio e la partecipazione agli utili dal 10% al 50%.

Il limite costituito dalla soglia del fatturato potrebbe risultare un problema per le società operative, ma verosimilmente non per la holding.

Per ovviare al rischio che optando per la trasparenza i dividendi siano tassati in capo al socio della holding solo sul 5% del loro ammontare, pur trattandosi di una persona fisica, soccorre il successivo comma 2 del citato articolo 116, Tuir, secondo cui “Le plusvalenze di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59”.

In sostanza, sotto il profilo dei dividendi, la società trasparente è equiparata ad una società commerciale di persone.

Questa disposizione pare, tuttavia, in apparente contrasto con le disposizioni attuative del regime di trasparenza fiscale, ossia con il D.M. 23.4.2004.

L’articolo 14, comma 3, D.M. 23.4.2004, prevede che “l’opzione perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all’art. 87 del testo unico, salvo che tale partecipazione sia posseduta o acquistata per effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo”.

Invero, questa apparente contraddizione può banalmente trovare giustificazione nel fatto che inizialmente era preclusa la trasparenza in caso di partecipazione in società pex, ma la questione è stata successivamente risolta con il decreto Bersani che ha modificato l’articolo 116, Tuir.

Come chiarito al punto 30 della circolare n. 28/E/2006, l’articolo 36, comma 16, apporta alcune modifiche all’articolo 116, Tuir, che disciplina il regime di trasparenza delle società a responsabilità limitata a ristretta compagine sociale.

La lettera a) modifica il comma 1 dell’articolo 116, Tuir, eliminando la specifica causa di inapplicabilità o di esclusione dal regime, consistente nel possesso o acquisto di partecipazioni che si qualificano per la participation exemption.

Le predette cause di inapplicabilità o esclusione del regime, avevano la funzione di evitare che soci persone fisiche fruissero del regime agevolato di tassazione delle plusvalenze da partecipazioni riservato alle sole società di capitali. Tali limitazioni, alla luce delle modifiche apportate dal medesimo comma in esame e di seguito descritte, non trovano ora più giustificazione.

La lettera b), del comma 16, in commento stabilisce che, per le società in regime di trasparenza, gli utili percepiti, di cui all’articolo 89, Tuir, e le plusvalenze realizzate, di cui all’articolo 87, Tuir, concorrono a formare il reddito nella misura del 40% prevista per i soggetti Irpef, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, e dell’articolo 59.

Con il decreto Bersani non si è pensato di rettificare l’articolo 14 del decreto attuativo che, ovviamente, deve ritenersi superato, alla luce del nuovo disposto normativo.