24 Settembre 2024

Il ravvedimento operoso con doppio binario

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

La riforma delle sanzioni fiscali ha efficacia dallo scorso 1.9.2024 e, per espressa previsione normativa, non sarà possibile avvalersi del principio del favor rei. Ciò significa che solo le violazioni commesse da tale data in avanti sconteranno le più miti misure previste dalla novella legislativa.

Ciò crea un doppio binario che i contribuenti dovranno gestire quando andranno a rimuovere le violazioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 472/1997), il quale è stato, anch’esso, notevolmente modificato dalla riforma (D.Lgs. 87/2024).

Le principali novità che riguardano il ravvedimento operoso sono le seguenti:

  • le sanzioni relative a violazioni commesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso del quale la violazione è avvenuta (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore) scontano ora una riduzione ad 1/7 del minimo edittale (viene eliminata la riduzione ad 1/6). Ciò rende più appetibile la rimozione dell’errore in relazione a violazioni più risalenti nel tempo;
  • la previsione di riduzioni sanzionatorie in caso di ravvedimento effettuato nelle more dell’attività di accertamento da parte degli organi verificatori. Tale novità è da coordinare con quanto previsto dal D.Lgs. 13/2023 e dal D.Lgs. 219/2023 in materia di accertamento.
  • la sanzione base a cui applicare la riduzione da ravvedimento può essere determinata secondo le disposizioni dell’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

Per quanto riguarda le riduzioni da applicare nelle more di un controllo fiscale, la norma prevede la riduzione ad 1/6 della sanzione base in caso di ravvedimento effettuato:

La riduzione è pari ad 1/5 della sanzione base, in caso di ravvedimento effettuato:

La riduzione è pari ad 1/4 della sanzione base in caso di ravvedimento effettuato:

Un’altra novità che riguarda il ravvedimento operoso attiene, come detto, al calcolo della sanzione base.

In passato, l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione (articolo 12, commi 1 e 2, D.Lgs. 472/1997) erano prerogative dell’Amministrazione finanziaria; con la riforma del sistema sanzionatorio, invece, anche il contribuente può applicarle in sede di ravvedimento operoso.

L’articolo 13, comma 2-bis, D.Lgs. 472/1997, infatti, dispone che “se la sanzione è calcolata ai sensi dell’articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate”.

Inoltre, l’articolo 12, comma 8, D.Lgs. 472/1997, dispone che “nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d’imposta e per ciascun istituto deflativo”.

In base al combinato disposto delle disposizioni sopra riportate:

  • il contribuente che calcola la sanzione base mediante l’istituto del cumulo giuridico e della continuazione deve applicare la riduzione da ravvedimento operoso, in riferimento alla prima violazione oggetto di regolarizzazione;
  • il calcolo della sanzione base mediante l’istituto del cumulo giuridico e della continuazione può avvenire mediante applicativi che verranno messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria;
  • la sanzione base mediante cumulo giuridico deve essere determinata per ciascun periodo d’imposta e per ciascun tributo, analogamente a quanto avviene in caso di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale.

Tutto ciò considerato, quindi, i contribuenti dovranno, per qualche anno, considerare un doppio binario, in virtù del quale:

  • le violazioni commesse anteriormente al 1.9.2024 dovranno essere ravvedute applicando le vecchie misura sanzionatorie e riduzioni. Ogni violazione dovrà essere ravveduta in maniera a sé stante;
  • le violazioni commesse successivamente al 1.9.2024 dovranno essere ravvedute applicando le nuove misure sanzionatorie (più miti), le nuove riduzioni (più favorevoli) e, seppur per ciascuna imposta e periodo d’imposta, il cumulo giuridico, ex articolo 12, D.Lgs. 472/1997.