25 Settembre 2024

I controlli del collegio sindacale nell’affitto di azienda

di Fabio LanduzziGian Luca Ancarani
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’espletamento degli incarichi di collegio sindacale (e sindaco unico di Srl) non è infrequente per i professionisti incontrare il compimento di talune operazioni straordinarie da parte della società presso cui è assunto l’incarico. Fra tali operazioni, una in modo particolare, l’affitto di azienda (o di ramo di azienda), è come noto contraddistinta da una limitata disciplina normativa e dall’assenza di chiari e univoci precetti contabili, con la conseguenza che, nel tempo, si sono venute a consolidare nella pratica alcune prassi e consuetudini, sia negoziali che di rappresentazione contabile. In tale contesto, i doveri di vigilanza del collegio sindacale possono, quindi, meritare un focus particolare che è anche frutto dell’esperienza pratico professionale.

In questo particolare contesto, per il professionista che assume l’incarico di controllo legale ex articolo 2403, cod. civ., presso le società coinvolte nell’affitto di azienda, il punto di riferimento per l’espletamento della propria attività peculiare è senza dubbio rappresentato dalla Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate n. 10.7, emanata dal CNDCEC. Il principio generale affermato dalla Norma citata è il seguente: “In caso di affitto di azienda, il collegio sindacale delle società interessate, nello svolgimento della funzione riconosciuta dalla legge e sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, vigila sul rispetto delle condizioni di legge previste per detta operazione”.

Andando più nel concreto, possiamo pensare a suddividere l’attività del collegio sindacale, nel caso in cui la società partecipi ad un contratto di affitto d’azienda o di ramo di azienda, in due momenti principali:

  • il primo, riferito alla fase che precede l’efficacia del contratto e, quindi, l’esecuzione dell’operazione;
  • il secondo, che segue invece l’avvio dell’operazione e, quindi, si estende durante la sua esecuzione.

Ebbene, nella fase propedeutica all’esecuzione del contratto di affitto di azienda, le attività di vigilanza del collegio sindacale, non incaricato della revisione legale dei conti, saranno prettamente concentrate su questi aspetti:

  • il rispetto della disciplina normativa applicabile al caso di specie, anche avuto riguardo a eventuali vincoli autorizzativi o regolamentari;
  • la verifica dei criteri seguiti nella determinazione del corrispettivo, anche rispetto a possibili valutazioni inerenti alla ragionevolezza economica dell’operazione nella prospettiva della conservazione della continuità aziendale;
  • l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’affittuario rispetto alle esigenze peculiari che contraddistinguono la natura e la dimensione dell’azienda oggetto di affitto;
  • l’assunzione di tutte le opportune informazioni presso gli amministratori e i responsabili di funzione delle società partecipanti all’operazione (es. informazioni inerenti la durata del contratto, i rapporti di lavoro, la regolamentazione degli obblighi di conservazione dell’integrità dell’azienda affittata, la disciplina del subentro nei contratti inerenti all’azienda secondo il disposto dell’articolo 2558, cod. civ., la regolamentazione inerente ai crediti e ai debiti esistenti alla data di efficacia dell’operazione, eventuali clausole di impegno o di opzione al successivo acquisto dell’azienda, ecc.) e il soggetto incaricato della revisione legale.

In questo ambito, quindi, il collegio sindacale sarà chiamato anche a sensibilizzare l’organo amministrativo circa il pieno rispetto delle formalità legali per la regolare negoziazione e stipulazione del contratto, anche secondo quanto prescritto dal rispettivo statuto delle società partecipanti.

Nella successiva fase dell’esecuzione del contratto, e, quindi, durante la vigenza dell’affitto di azienda, maggiormente sollecitato sarà il collegio sindacale della società affittuaria, il quale sarà chiamato a farsi promotore di alcune periodiche attività di verifica, quali ad esempio:

  • la regolarità dell’esercizio dell’attività dell’azienda, anche secondo la disciplina e i segni distintivi che lo contraddistinguono, ove fossero rilevanti;
  • il rispetto degli eventuali obblighi di mantenimento in efficienza dell’organizzazione aziendale, secondo le obbligazioni assunte contrattualmente ex articolo 2561, comma 2, cod. civ.;
  • la gestione dell’azienda affittata senza modificarne la destinazione e senza che sia dato avvio a iniziative o operazioni che si pongano al di fuori degli accordi, o in contrasto con gli impegni assunti verso l’affittante.