26 Settembre 2024

Modello Redditi: documentazione da consegnare al contribuente e conservazione

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il professionista, che invia la dichiarazione dei redditi entro il termine previsto del 31.10.2024, deve poi procedere, entro 30 giorni, alla consegna al cliente della prova della presentazione della dichiarazione stessa.

Infatti, come previsto dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, e successive modifiche, e dalle istruzioni ministeriali collegate ai modelli dichiarativi, gli intermediari abilitati devono rilasciare al dichiarante:

  • contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere, per via telematica all’Agenzia delle entrate, i dati indicati nella dichiarazione stessa, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o se, invece, sarà predisposta dall’intermediario stesso. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto, anche se rilasciato in forma libera;
  • l’originale della dichiarazione trasmessa per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Tale comunicazione di ricezione telematica costituisce prova di presentazione della dichiarazione.

L’impegno alla trasmissione può essere cumulativo e relativo alla trasmissione, in via telematica all’Agenzia delle entrate, di più dichiarazioni o comunicazioni.

Tale impegno, come previsto dall’articolo 4-ter, comma 1, D.L. 34/2019, “può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto […] si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta”.

L’impegno, come previsto dalla norma di riferimento, si intende conferito per la durata, al massimo triennale, indicata nell’impegno stesso o all’interno del mandato professionale, salvo revoca espressa.

In merito ai metodi di consegna della copia di una dichiarazione, l’Agenzia delle entrate, con la risposta ad istanza di interpello 97/2018, ha condiviso il sistema ravvisato dall’istante, ossia “invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presentazione all’Agenzia delle entrate i documenti telematici trasmessi sul portale dello Studio saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge”.

Successivamente, l’Amministrazione finanziaria, ancora chiamata a rispondere in merito alla consegna telematica, con la risposta ad istanza di interpello n. 518/2019, ha chiarito che la dichiarazione può essere inviata al contribuente cliente al suo indirizzo di posta elettronica, sia ordinaria che certificata, previa richiesta sottoscritta dal contribuente stesso.

Una volta ricevuta la dichiarazione, il contribuente può decidere se:

  • stampare, firmare e conservare i documenti su supporto analogico;
  • conservare la dichiarazione in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell’amministrazione digitale – Cad (D.Lgs. 82/2005), con obbligo di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo in sede di controllo;
  • conservare la dichiarazione in modalità digitale, con garanzia, secondo le regole specifiche del Codice dell’amministrazione digitale – Cad (D.Lgs. 82/2005), di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento.

Si ricorda, infine, che spetta al contribuente vigilare affinché il mandato del professionista sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.