Concentrazione della riscossione nell’accertamento: ampliamento dei tributi
di Gianfranco AnticoL’articolo 29, D.L. 78/2010, innovando completamente il precedente sistema fondato sulla sequenza avviso di accertamento/iscrizione a ruolo/notifica della cartella di pagamento, ha introdotto, nel nostro ordinamento, l’istituto dell’accertamento c.d. esecutivo.
Pertanto, a partire dall’ 1.10.2011 (e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi), l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, ai fini delle II.DD., dell’Irap e dell’Iva (ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni), contengono anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero degli importi stabiliti dall’articolo 15, D.P.R. 602/1973, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio.
L’intimazione ad adempiere al pagamento è contenuta, altresì, nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, dell’articolo 48, comma 3-bis e dell’articolo 68, D.Lgs. 546/1992, e dell’articolo 19, D.Lgs. 472/1997, nonché in caso di definitività dell’atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.
Gli atti di cui sopra divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e recano espressamente l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
L’agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
In presenza di fondato pericolo per la riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini sopra previsti.
Ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, la sospensione non opera e l’agente della riscossione non invia l’informativa prevista ordinariamente.
All’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento.
L’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Decorso un anno dalla notifica degli atti, l’espropriazione forzata è comunque preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50, D.P.R. 602/1973, che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti impostivi notificati sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30, D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17, D.Lgs. 112/1999.
La dilazione del pagamento prevista dall’articolo 19, D.P.R. 602/1973, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione.
In caso di ricorso avverso gli atti impositivi, gli uffici hanno la facoltà di disporre la sospensione amministrativa, ex articolo 39, D.P.R. 602/1973, in tutto o in parte, fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, con provvedimento motivato notificato all’agente della riscossione e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
È in questo contesto normativo che si inserisce l’articolo 14, D.Lgs. 110/2024, di riordino del sistema nazionale della riscossione, che provvede all’adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell’accertamento, attraverso l’integrazione dell’articolo 29, comma 1, lett. h), D.L. 78/2010.
In considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell’attività di contrasto all’evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, L. 400/1988, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle entrate riscuotibili mediante ruolo.
Il legislatore delegato, quindi, amplia il novero degli atti che, di fatto, diventano esecutivi:
1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, di cui all’articolo 38-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 600/1973;
2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all’articolo 38-bis, comma 1, lettera g), D.P.R. 600/1973;
3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, D.Lgs. 472/1997;
4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72, D.P.R. 131/1986 e all’articolo 34, D.Lgs. 346/1990;
5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all’articolo 35, D.Lgs. 346/1990;
6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla L. 1216/1961 (in materia di assicurazioni);
7) avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
7.1) imposta di registro di cui al D.P.R.131/1986;
7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 347/1990;
7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 346/1990;
7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17, D.P.R. 601/1973;
7.5) imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972;
8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al D.P.R. 39/1953;
8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011.
È da ritenere, comunque, che l’effettiva entrata in vigore della norma sia legata all’emanazione dei relativi regolamenti.