1 Ottobre 2024

Istruzioni operative dell’AdE in materia di Concordato Preventivo Biennale

di Riccardo Conti di MpO & Partners
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Con il D.Lgs. n. 13 del 12/02/2024, e successivi correttivi disposti dal D.Lgs. 108/2024, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Si tratta di uno strumento che, in tema di procedimento accertativo, offre la possibilità ai contribuenti di minori dimensioni di fissare per un biennio, previo accordo tra singolo contribuente e Agenzia, il reddito ed il valore della produzione netta derivante dall’esercizio dell’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini del calcolo delle imposte sui redditi e IRAP. Il contribuente che accetta la proposta è tenuto a determinare le imposte sulla base degli importi concordati, con la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva con aliquote ridotte sul reddito concordato incrementale.

L’Agenzia delle Entrate, con la recente circolare n. 18/E del 17/09/2024, ha emanato le linee guida operative su accesso, adesione, cessazione e decadenza in materia di CPB. In particolare, la circolare, dopo aver illustrato gli aspetti dell’istituto del CPB aventi natura più generale, si sofferma sulle disposizioni indirizzate ai contribuenti che applicano gli ISA ed a quelli che aderiscono al regime forfetario. Nella parte finale trovano risposta i quesiti in materia di CPB posti da stampa ed organizzazioni di categoria.

Nel seguito si riporta una sintesi di alcuni dei passaggi più significativi del documento, a cui si rimanda per una più completa ed esaustiva trattazione degli aspetti più tecnici ed operativi.

 

Accesso e requisiti di accesso

L’accesso al CPB è consentito ai contribuenti tenuti all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) o che applicano il regime forfetario, a condizione che non ricadano nelle situazioni ostative previste dalla normativa specifica. Con riferimento ai soggetti che hanno aderito al regime forfetario, l’adesione al CPB è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024.

Tra le condizioni ostative che impediscono l’accesso al CPB, l’AdE pone particolare rilievo a quella per cui non possono accedere al CPB i contribuenti che presentano un ammontare complessivo di debiti tributari o contributivi pari o superiore a 5.000€.

Riguardo a tale condizione, l’AdE evidenzia che:

  • non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili;
  • per un contribuente che abbia intenzione di aderire al CPB per il 2024-2025, la verifica avrà ad oggetto i debiti maturati fino al 31/12/2023;
  • qualora volesse essere rimossa tale causa ostativa al fine di aderire al CPB, la parte eccedente i 5.000€ di debito dovrà essere estinta antecedentemente l’accettazione della proposta di concordato;
  • concorrono al computo dei debiti quelli derivanti da: atti impositivi, attività di controllo e di liquidazione degli uffici e dalle notifiche di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione;
  • non rientrano nel computo i debiti per cui, al 31/12/2023, pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente e per i quali sono stati ottenuti provvedimenti di sospensione giudiziale o di rateazione.

Un ulteriore requisito per aver accesso al CPB è l’assenza di condanne. A riguardo, così come chiarito dall’art. 11 Co. 1 del DLgs n. 13/2024, che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell’accesso al CPB, l’AdE precisa che tale causa ostativa opera solo nel momento in cui, insieme alla sentenza di patteggiamento, venga impartita una pena detentiva pari o superiore a due anni.

 

Ambito oggettivo del CPB

Come si è detto, con il CPB viene definito per il successivo biennio l’ammontare delle imposte dovute sul reddito di lavoro autonomo e sul reddito d’impresa e, solo per i soggetti ISA, il calcolo della base imponibile IRAP. È esclusa dal perimetro del CPB l’IVA.

Le modalità di applicazione differiscono a seconda che il contribuente che aderisca al CPB sia un soggetto ISA o un forfetario, con un calcolo del CPB semplificato per quest’ultima categoria. Non è consentito l’accesso al CPB ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta.

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