Forfettari alla prova degli obblighi informativi del quadro RS
di Alessandro BonuzziI contribuenti forfettari sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi con compilazione del quadro di riferimento LM, nell’ambito del quale viene determinato il reddito imponibile e l’imposta sostituiva dovuta, e del quadro RS, in cui devono essere indicati alcuni elementi informativi richiesti dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 1, commi 69 – 73, L. 190/2014. Si tratta, in particolare:
- dell’indicazione dei compensi erogati al netto del contributo integrativo e dell’Iva (e del codice fiscale del percettore dei compensi) per i quali, all’atto del pagamento, non è stata applicata la ritenuta alla fonte. L’obbligo si pone in sostituzione della compilazione e dell’invio delle CU. I righi del quadro RS del modello Redditi 2024 interessati sono RS371, RS372 e RS373; per ogni soggetto percettore va compilato un rigo distinto. Va, altresì, ricordato che i dati vanno indicati “indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata (ossia anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica)” (circolare n. 10/E/2010);
- dell’indicazione di taluni dati relativi allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa.
Per gli esercenti attività d’impresa queste informazioni si sostanziano:
- nel numero complessivo di mezzi di trasporto o veicoli posseduti o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività al 31.12 (rigo RS375);
- nell’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, ivi inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, le spese per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa e i costi per i servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi (rigo RS376);
- nell’importo dei costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra cui i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili o mobili e concessioni, i canoni di noleggio, i canoni di affitto d’azienda, i costi sostenuti per royalties (rigo RS377);
- nell’ammontare delle spese sostenute nell’anno per l’acquisto di carburante per autotrazione (rigo RS378).
I professionisti, invece, sono tenuti a indicare le spese per consumi (rigo RS381) sostenute nel periodo d’imposta per servizi telefonici e accessori, energia elettrica, nonché carburanti e lubrificanti per la trazione di autoveicoli.
Nella indicazione dell’ammontare dei costi e delle spese, anche sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nelle circolari n. 10/E/2016 e circolare n. 24/E/2016, va tenuto presente che:
- il costo per l’acquisto di beni e servizi va indicato al lordo dell’Iva addebitata in fattura, siccome i contribuenti forfetari risultano incisi dell’Iva assolta sugli acquisti, non potendo effettuare la detrazione dell’imposta;
- i costi relativi all’attività vanno indicati solo se il forfetario è in possesso della fattura corrispondente e nella misura risultante dal documento. Si ritiene che non debbano essere indicati i costi fatturati alla sfera personale del contribuente, con ivi indicato il codice fiscale in luogo della partita Iva;
- le spese sostenute per beni e servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e per l’uso personale o familiare vanno indicate nella misura del 50%.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate ha trasmesso massivamente nel corso del mese di settembre 2023 comunicazioni di compliance ai contribuenti forfettari, per informare della possibile mancata o incompleta indicazione dei dati nel quadro RS del modello Redditi 2022 relativo al periodo d’imposta 2021. Eventuali violazioni in tal senso possono essere regolarizzate con la presentazione della dichiarazione integrativa senza applicazione di sanzioni entro il prossimo 2.12.2024, cadendo di sabato il prossimo 30.11.2024.