2 Ottobre 2024

Quattro vie per creare la holding società semplice

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La holding società semplice presenta diversi profili di interesse, ma anche diverse criticità. Qualora il contribuente la reputi la soluzione di interesse per il proprio gruppo, non resta che crearla. In realtà la cosa è più facile a dirsi che a farsi.

Ad ogni buon conto, le vie che si potrebbero seguire sono quattro.

La prima soluzione, invero elementare, è quella di costituire la holding prima di avviare l’attività imprenditoriale. In altre parole, i soci costituiscono la società semplice, dotano questa della liquidità necessaria per costituire le società partecipate ed il gioco è fatto: il gruppo nasce spontaneamente. Le varie società controllate sono ab origine costituite dalla holding. Si tratta di una soluzione che non presenta problemi applicativi, ma che nella pratica professionale è difficilmente riscontrabile, atteso che le società (operative o immobiliari che siano) esistono di solito già da diverso tempo e, quindi, si tratta di inscatolare società già esistenti nella holding società semplice.

Si rende, quindi, necessario valutare una strada alternativa.

La soluzione che può apparire più immediata potrebbe essere quella di alienare le quote delle società di interesse alla neocostituita società semplice. L’operazione presenta un profilo di criticità connesso al fatto che si rende necessario far “girare” la liquidità. Ad onor del vero, il problema più grande è rappresentato dal bivio che si presenta da subito: qual è il corrispettivo della cessione?

Ovviamente due sono le possibili soluzioni. La prima è quella di valutare una cessione al nominale, ipotizzando che il valore nominale sia un valore estremamente contenuto e lontano dal valore di mercato delle quote. L’altra, ovviamente, è quella di cedere le quote al valore di mercato. La cessione al nominale incontra le resistenze dell’Agenzia delle entrate che, nella risposta di interpello n. 101/2018, ha avuto modo di chiarire che “il comportamento … consistente nell’eventuale trasferimento … della partecipazione … per un corrispettivo inferiore al valore effettivo della relativa quota di patrimonio netto – qualora posto in essere risulterebbe connotato da assoluta contrarietà ai normali canoni economici e, in quanto tale, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, suscettibile di attivare un accertamento presuntivo da parte dell’amministrazione finanziaria, laddove i contribuenti non forniscano alcuna idonea spiegazione in merito”.

A questo punto non resta che cedere al valore di mercato. Un ulteriore bivio, tuttavia, si propone agli operatori:

  • il contribuente potrebbe cedere le partecipazioni senza alcuna rivalutazione comportando, quindi, l’assoggettamento della plusvalenza alla tassazione sostitutiva del 26%;
  • in alternativa, il contribuente potrebbe sfruttare le leggi di rivalutazione che periodicamente sono riproposte dal legislatore e, quindi, in sostanza, assoggettare il valore di mercato alla tassazione sostitutiva del 16%.

La seconda soluzione è sicuramente fiscalmente più efficiente, ma incontra nuovamente la resistenza dell’Agenzia delle entrate, la quale ha avuto modo di chiarire, ad esempio nella risposta di Interpello n. 242/2020, che le operazioni di questo tipo possono essere ritenute circolari e, quindi, abusive. In altre parole, non è accettata la rivalutazione e la cessione di quote alla holding, nel caso in cui i soci che cedono la partecipazione siano anche soci della holding che acquista, seppur con quote minimali.

È pur vero che spesso in questi casi l’Agenzia soccombe in sede contenziosa, ma non possiamo negare come la stessa rappresenti sicuramente un interlocutore ingombrante. Possiamo, quindi, concludere che, se si vogliono evitare criticità di qualsiasi natura, la costituzione della holding società semplice mediante cessione delle quote, deve avvenire al prezzo di mercato e senza rivalutazione delle partecipazioni a pagamento.

A questo punto, si deve valutare la soluzione principe che si utilizza per creare la holding, ossia quella del conferimento. La speranza, quindi, è quella di poter beneficiare del conferimento a realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, Tuir.

Anche in questo caso sorgono dei problemi, in quanto la risoluzione n. 43/E/2017 ha avuto modo di chiarire, seppur in modo non condivisibile, che sia la società conferita che la conferitaria devono essere società di capitali. Pertanto, la società semplice risulta esclusa, ad avviso dell’Agenzia, dal mondo del realizzo controllato.

Non resterebbe, pertanto, che un conferimento ex articolo 9 Tuir. In questo caso, il contribuente, a differenza dell’ipotesi della cessione, potrebbe valutare l’affrancamento della plusvalenza, mediante la rivalutazione delle partecipazioni societarie con l’imposta sostitutiva del 16%.

Una quarta via per creare la holding, infine, potrebbe essere rappresentata dalla donazione. Si tratta di un’alternativa che non è assolutamente pensabile nel caso in cui la holding sia una società commerciale. Ciò in quanto la donazione di un bene comporterebbe l’iscrizione in bilancio dello stesso al valore normale e, come contropartita, vi sarebbe una sopravvivenza attiva che difficilmente potrebbe essere ritenuta non assoggettabile a tassazione.

La società semplice, tuttavia, ha la fiscalità di un privato e la donazione potrebbe essere una via accettabile. Si sconterebbe l’imposta di donazione del 8%, attesa l’assenza di parentela tra il socio e la sua società, ma si ricorda che, in base all’articolo 16, D.Lgs. 346/1990, la base imponibile sarebbe rappresentata dal patrimonio contabile della società (e non dall’eventuale valore di mercato).