Lecita la donazione delle quote della holding a seguito di conferimento ex articolo 177 comma 2 bis Tuir
di Ennio VialTra i requisiti previsti dall’articolo 177, comma 2 bis, Tuir, per realizzare il conferimento a realizzo controllato di partecipazioni meramente qualificate che non consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo della conferita ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, num. 1, cod. civ., vi è quello dell’unipersonalità del socio conferente.
Si tratta di un principio che trova rispondenza nel dato normativo e nella costante ed univoca interpretazione dell’Agenzia delle entrate. Invero, la norma, per ragioni che non stiamo qui a rivangare, potrebbe prestarsi anche ad interpretazioni alternative. Tuttavia, volendo assecondare la tesi dell’Ufficio, dobbiamo, quindi, concludere che il conferimento di partecipazione qualificata a realizzo controllato richiede l’unipersonalità del socio conferente.
Il problema che, tuttavia, si pone, è quello di valutare se, a seguito del conferimento operato rispettando i requisiti del comma 2 bis, il socio della holding possa pensare poi di donarla o cederla, ad esempio ai propri familiari, al fine di realizzare un progetto di passaggio generazionale.
In altre parole, ci si può chiedere se l’unipersonalità debba essere mantenuta per l’eternità o se possa essere superata da successivi atti di riorganizzazione familiare.
Che la detenzione da parte del socio non possa essere eterna, è un dato evidente. L’unica soluzione per garantire l’eternità potrebbe essere quella di disporre la quota da conferire in un trust, regolato da una legge straniera, che non prevede una durata limitata dell’Istituto.
Peraltro, anche in questo caso, si dovrebbe fare i conti con la valutazione del termine di novant’anni previsto dall’articolo 2645 ter, cod. civ. che, forse, si pone come una norma imperativa che non può essere derogata nemmeno dalle leggi straniere di trust.
Non vi è dubbio che il socio della holding, un giorno, passerà miglior vita e tale circostanza comporterà necessariamente un trasferimento delle quote. Ci si chiede, tuttavia, se questo trasferimento possa essere in qualche modo anticipato. La risposta, per le ragioni che illustreremo a breve, è assolutamente positiva e, peraltro, si segnala che è stata data conferma addirittura dalla stessa amministrazione finanziaria con risposta ad interpello n. 5/2023.
Il timore espresso dal contribuente istante è che fosse contestato l’aggiramento del requisito di cui al primo paragrafo della lettera b), comma 2bis, articolo 177, Tuir, laddove è richiesto che le società conferitarie siano interamente partecipate dal conferente.
L’Agenzia precisa che il requisito della partecipazione totalitaria deve essere verificato al momento di effettuazione del conferimento, ricordando che la ratio del comma 2bis è quella di favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale che rischierebbero di essere escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta.
Tuttavia, non circoscrivere il momento in cui deve sussistere il requisito dell’unipersonalità, porterebbe “… all’esito paradossale di favorire la creazione di holding di ramo unipersonali in via permanente, che in quanto tali sarebbero inidonee a veicolare la successiva riorganizzazione e/o ricambio generazionale in quei casi in cui vi sia, ad esempio, una pluralità di eredi del medesimo ramo”.
Conclude, pertanto, l’Agenzia delle entrate, che le donazioni delle quote della holding unipersonali, preordinate ad effettuare un graduale passaggio generazionale, non determinano un indebito risparmio di imposta e, quindi, non configurano alcun profilo abusivo in relazione alla fruizione del regime di realizzo controllato.
Le tesi espresse dall’Agenzia delle entrate sono oltremodo condivisibili e sostanzialmente attese. Del resto, la stessa Amministrazione ha enunciato in diverse occasioni la ratio del comma 2 bis. È stato, infatti, statuito che la ratio dell’articolo 177, comma 2 e comma 2 bis, è differente. Mentre la prima operazione è finalizzata a far acquisire alla conferitaria il controllo della conferita, il conferimento ex comma 2 bis è volto a “trasformare” una partecipazione qualificata in una partecipazione totalitaria, al fine di poter realizzare delle operazioni di ricambio generazionale diversamente non perseguibili.
Ebbene, se la ratio è quella di favorire il ricambio generazionale, pare impensabile poter affermare che l’unipersonalità del conferente dovesse protrarsi sine die o per un tempo ragionevolmente lungo dopo il conferimento.