11 Ottobre 2024

Riscossione: il pagamento mediante compensazione volontaria

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 110/2024, di riordino del sistema della riscossione, è intervenuto, fra l’altro, sull’articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973; norma che investe il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta.

Prima delle modifiche apportate dall’articolo 16, D.Lgs. 110/2024 – le cui disposizioni si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del MEF, come stabilito dal comma 5, dello stesso articolo 16, D.Lgs. 110/2024 – l’Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, verificava se il beneficiario risultava iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmetteva in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che aveva in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Mef 1.2.1999 (cioè, la contabilità speciale per l’effettuazione dei rimborsi da conto fiscale), le somme da rimborsare.

Ricevuta la segnalazione, l’Agente della riscossione notificava all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intendeva accettare tale proposta.

In caso di consenso, l’Agente della riscossione movimentava le somme e le riversava, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, D.Lgs. 112/1999, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

In caso di rifiuto della predetta proposta (o di mancato tempestivo riscontro alla stessa), cessavano gli effetti della sospensione e l’Agente della riscossione comunicava, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, che non aveva ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.

All’agente della riscossione spettava, comunque, il rimborso delle spese sostenute per la notifica dell’invito, nonché’ un rimborso forfetario.

Con le novità apportate, la procedura di compensazione volontaria cambia volto. Innanzitutto, occorre rilevare che è stato fissato un limite alla compensazione volontaria e modificati gli inadempimenti.

Infatti, solo in sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali, di cui all’articolo 3, comma 2, Decreto Mef 10.2.2011 (intestate agli agenti della riscossione ed aperte presso apposite sezioni di Tesoreria dello Stato), le somme da rimborsare.

In altri termini, al di là del limite fissato, la verifica sugli inadempimenti del beneficiario del rimborso viene effettuata sui pagamenti derivanti dalla notifica di cartelle e non più sull’esistenza dalle mere iscrizioni a ruolo. Inoltre, essendo stato pure modificato l’articolo 20-bis, D.Lgs. 46/1999, la compensazione volontaria investe tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate (e quindi anche in presenza di rimborsi ai fini delle imposte indirette), nonché’ dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

Rimane fermo il precedente procedimento: ricevuta la segnalazione, l’Agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta.

In caso di accettazione della proposta, l’Agente della riscossione movimenta le somme e le riversa, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, D.Lgs. 112/1999, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

In caso di rifiuto della predetta proposta (o di mancato tempestivo riscontro alla stessa), cessano gli effetti della sospensione e l’Agente della riscossione comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme – diversamente dal passato – restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31.12 dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.

Non saranno più dovuti il rimborso delle spese sostenute per la notifica della proposta di compensazione nonché il rimborso forfetario prima previsto.