I “nuovi” rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello sport
di Alessandra MagliaroSandro CensiCrediamo sia possibile affermare, senza tema di smentita, che il D.Lgs. 36/2021 abbia introdotto, nel mondo dello sport, una vera e propria rivoluzione copernicana, relativamente alla qualificazione giuslavoristica e, di conseguenza, tributaria, per coloro che, a vario titolo, operano in questo mondo.
Ed invero, fino all’entrata in vigore della riforma dello sport la L. 91/1981 operava una summa divisio fra sportivi professionisti e sportivi dilettanti. Professionisti erano considerati “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali”. Ricordiamo che erano – e sono tuttora – solo 4 le Federazioni che avevano richiesto ed ottenuto la citata qualificazione professionistica (si trattava, ma solo per alcune categorie, delle federazioni di calcio, basket, ciclismo e golf). Sempre la citata L. 91/1981 stabiliva che il rapporto di lavoro dei citati professionisti era da inquadrare tra quello dipendente o (in rari casi particolari) autonomo.
Tutti gli altri sportivi erano, per converso, considerati “dilettanti” nonostante, magari, avessero ottenuto notevoli riconoscimenti sportivi e profondessero un impegno, anche esclusivo, nelle loro attività. Per costoro non esisteva alcuna norma che li riguardasse all’interno della L. 91/1981 e l’unica norma che li citava era l’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, che stabiliva un regime di favore per premi, rimborsi e compensi comunque percepiti da sportivi dilettanti.
Come detto, le nuove norme della riforma dello sport, hanno introdotto nuove classificazioni. Innanzitutto, è stata operata una distinzione tra coloro che ricevono un compenso per l’attività “sportiva” svolta, denominati “lavoratori sportivi” e coloro, definiti volontari, che, invece, “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.” L’unica eccezione alla gratuità citata è data dalla possibilità introdotta dai correttivi di poter ricevere, a determinate condizioni, un rimborso spese.
Nell’ambito della riforma sono poi state inserite molteplici norme che riguardano la collaborazione effettuata sotto forma di co.co.co.
Infatti, nonostante la riforma abbia previsto la possibilità di utilizzare quale inquadramento contrattuale quello di lavoro dipendente, autonomo, occasionale, quello maggiormente preferito sembra essere quello di collaborazione coordinata e continuativa. Questo si desume anche dal fatto che, ai sensi dell’articolo 28, D.Lgs. 36/2021, “nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici”
Va sottolineato che trattasi di presunzione relativa, per la quale potrà essere data la prova contraria. Questo aspetto è chiaramente molto importante per quanto riguarda l’onere probatorio: se la co.co.co. sportivo dilettantistica rispetta i parametri sopra descritti, allora l’onere della prova contraria, diretta ad una diversa qualificazione del rapporto, grava sulla controparte (ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato). Viceversa, in caso di mancato rispetto dei parametri citati, sarà onere delle parti contrattuali dare prova dell’esistenza di un rapporto di co.co.co.
Resta inteso che il citato rapporto di co.co.co., può essere stabilito non solo nell’ambito del dilettantismo, ma con ogni tipologia di lavoratore sportivo. Va sottolineato che, però, per espressa disposizione legislativa (articolo 27, D.Lgs. 36/2021) “nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato”. Anche tale presunzione è di natura relativa e non impedisce l’instaurazione di un diverso rapporto che sarà, però, oggetto di onere probatorio.
Va a questo punto ricordata una ulteriore “tipologia” di co.co.co. nel mondo dello sport ed è quella disciplinata dall’articolo 37, D.Lgs. 36/2021, il quale stabilisce che “ricorrendone i presupposti, l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, … può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.”
I collaboratori amministrativo-gestionali, quindi, non devono essere annoverati tra i lavoratori sportivi; a loro, tuttavia, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 36/2021 (es. le agevolazioni fiscali e contributive del lavoro sportivo nell’area del dilettantismo). La norma espressamente esclude che possano essere qualificati, come collaboratori amministrativo-gestionali, coloro che forniscono tale attività nell’ambito di una professione, per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Pertanto, nel nuovo assetto risultante dalla riforma dello sport, fra i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2021, si possono, semplificando, operare le seguenti distinzioni:
- Lavoratori sportivi
- l’atleta, l’allenatore, l’ istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato
- ogni altro tesserato, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva
- non lavoratori sportivi (ma comunque rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2021), ossia coloro che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale
- non lavoratori sportivi ai quali non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2021, ossia:
- coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione, la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
- altri soggetti, diversi dai precedenti, che prestano un’attività nei confronti di società ed associazioni sportive (magazzinieri, giardinieri eccetera).