18 Ottobre 2024

Qual è il regime delle autorizzazioni del Tribunale per le modifiche non sostanziali al piano, successive all’omologazione?

di Emanuele Artuso
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito della fase post omologazione del concordato preventivo, un tema di non trascurabile impatto operativo riguarda la disciplina degli atti gestori non espressamente contemplati dal piano, anche alla luce del seguente “intreccio”, ossia:

  • della loro possibile configurabilità quali atti di straordinaria amministrazione e;
  • dell’eventualità che questi debbano richiedere l’autorizzazione degli organi della procedura.

Ci si riferisce, in particolare, a quegli atti che non concretino modifiche sostanziali, laddove per “sostanziali” si possono assumere le categorizzazioni chiaramente offerte dai recentissimi Principi di attestazione dei piani di risanamento, Versione 2024 (cfr. nel dettaglio par. 9.2.1 e 9.2.2), secondo i quali “Si considerano modifiche sostanziali al Piano, meritevoli di nuova attestazione, solo quelle che impattano sulla fattibilità originariamente prevista o sul soddisfacimento dei creditori. Non si considera modifica sostanziale del Piano il verificarsi di eventi previsti da scenari alternativi già oggetto dell’attestazione”, aggiungendo poi che “La modifica o lo scostamento del Piano è da ritenersi sostanziale nel caso in cui si verifichino congiuntamente tutte le seguenti situazioni:

  1. presenza di scostamenti rispetto al contenuto ed alle previsioni del Piano, tale da incidere sulla realizzabilità dello stesso;
  2. lo scostamento non è “assorbito” da risparmi (savings) e/o correttivi e meccanismi di aggiustamento;
  3. cambiamento significativo della strategia del Piano”.

Se ne ricava che le modifiche sostanziali del piano sono integrate in casi particolarmente importanti, non a caso i richiamati Principi le contemplano, laddove gli elementi ricorrano congiuntamente!

Tanto premesso, merita primariamente porre in evidenza che, nella fase dell’esecuzione, non tutti gli atti di straordinaria amministrazione debbono ricevere l’autorizzazione de qua: diversamente, si finirebbe per abbracciare una sorta di “espansione” applicativa della disposizione dell’articolo 94 C.C.I.I. (già articolo 167, comma 2, L.F.), che non pare fondatamente sostenibile in difetto di validi argomenti rinvenibili dal sistema della disciplina concorsuale.

In ogni caso, sul punto, nel corso del tempo si è registrato un non indifferente dibattito giurisprudenziale, che val la pena recuperare in alcune delle proprie pronunce più importanti (pur riferite alla Legge Fallimentare, non già al Codice della Crisi).

Secondo Tribunale Monza, 15.2.2015, nella fase in esame, l’attività continua sotto la direzione e il controllo dello stesso imprenditore, il quale può compiere qualsiasi tipo di atto senza necessità di autorizzazione, con l’unico limite di indirizzare l’attività d’impresa alla realizzazione del piano.

Inoltre, Tribunale Roma, 14.4.2016, ha affermato che, nel concordato preventivo con continuità aziendale, con l’omologazione della proposta, il debitore riacquista la piena disponibilità nella gestione del suo patrimonio. Con la chiusura della procedura, infatti, viene meno il principio dello “spossessamento attenuato”, sicché l’imprenditore può compiere qualsiasi tipo di atto senza necessità di autorizzazione, con l’unico limite di indirizzare l’attività d’impresa alla realizzazione del piano.

Ancora, Tribunale Padova, 29.7.2015, secondo cui il debitore deve operare nel rispetto del piano; in questa fase, il Tribunale non è munito di poteri autorizzativi ed il suo ruolo è limitato al controllo, tramite il commissario giudiziale, dell’attività gestoria svolta dagli amministratori.

Insomma, questo corpus di approdi giurisprudenziali pare escludere la obbligatorietà dell’autorizzazione del Tribunale con riferimento agli atti di cui sopra, essendo venuti meno i vincoli propri della fase anteriore all’omologazione.

Più recentemente, si riscontrano ulteriori pronunciamenti di significativa pregnanza, portatori di ulteriori sfumature interpretative.

Ad esempio, Tribunale Siracusa, 28.4.2023, riguardante l’ipotesi di adesione alla disciplina speciale e temporanea, recata dalla c.d. “rottamazione quater”, perfezionata nella fase di esecuzione: ebbene, con l’omologazione del concordato, la società debitrice ha riacquisito la piena disponibilità del suo patrimonio, fatta eccezione per i beni sottoposti a liquidazione. Pertanto, la società può assumere le proprie determinazioni, senza necessità di autorizzazione e/o nulla osta da parte degli organi giudiziari, fermo restando l’obbligo della debitrice di apprestare completa e puntuale esecuzione alla proposta concordataria e di non compiere atti che possano recare pregiudizio ai creditori. E’ bene sottolineare che le conclusioni del Tribunale di Siracusa muovono dalle seguenti premesse, ossia che con l’omologazione si esaurisce la procedura di concordato preventivo, aprendosi una fase meramente esecutiva, durante la quale il debitore riacquista la disponibilità del proprio patrimonio e ripristina la propria gestione, secondo le modalità e le regole previste nel piano, senza necessità di un’autorizzazione del giudice delegato o del Tribunale, nel caso in cui intenda compiere un atto sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione. Le uniche limitazioni, cui soggiace il debitore, sono quelle imposte dall’esecuzione del concordato, ossia quelle derivanti dalla necessità di conformarsi agli obblighi assunti verso i creditori sociali; durante la fase esecutiva, il debitore deve, infatti, compiere gli atti necessari all’esecuzione del piano di concordato, indicati nel decreto di omologa, sotto la sorveglianza degli organi della procedura. Dopo l’omologazione, dunque, il debitore – salvo il caso di concordato con cessione di beni e salvo il caso di diverse indicazioni contenute nel piano omologato – riacquista la piena capacità dispositiva patrimoniale e la libertà di esercizio dell’attività imprenditoriale, essendo egli libero di compiere qualsiasi atto negoziale, senza bisogno di autorizzazioni e senza comminatorie di invalidità ed inefficacia dell’atto.

A fronte di questo quadro, va segnalato che si è espresso in senso contrario il Tribunale Genova, 27.6.2023 che, nel ritenere legittima la modifica all’esecuzione del piano già omologato, ha ritenuto, tuttavia, doverla subordinare alla propria autorizzazione.

Infine, su una posizione ancor più peculiare si posiziona Tribunale Milano, 17.11.2022, secondo cui, in considerazione del nesso esistente tra piano e proposta – la proposta è infatti approvata dai creditori in base ad un piano – può discutersi delle condizioni in presenza delle quali, pur di adempiere alla proposta, il concordante possa modificare il piano, ma la proposta approvata e omologata costituisce comunque la regola (articolo 1372 cod. civ.) dei rapporti tra debitore e creditori anteriori. Da ciò, ne consegue che, una volta cristallizzato il rapporto tra creditori e debitore con l’omologazione del concordato, la proposta di trattamento ai creditori – quantomeno con riferimento al tempo, alla misura e alle modalità di soddisfacimento – non può più essere oggetto di ulteriori interventi:

  • da parte del Tribunale, che ha il potere di omologare, sussistendone le condizioni di legge, il concordato e non di espropriare ai creditori i diritti, se del caso già falcidiati, come sanciti nella proposta concordataria;
  • da parte del giudice delegato, i cui poteri sono limitati dal decreto di omologazione, sempre al fine di dare attuazione alla proposta concordataria;
  • da parte del Comitato dei Creditori, i quali esercitano poteri di vigilanza, ma che non possono disporre dei diritti dei creditori concorsuali;
  • da parte degli stessi creditori concorsuali, i quali individualmente possono solo scegliere se, nonostante gli eventuali inadempimenti riscontrati, agire o meno per la risoluzione del concordato, senza che in alcun luogo sia prevista la possibilità di una loro convocazione per esprimere la loro eventuale adesione alla modifica della proposta concordataria.

Come si può notare, il quadro giurisprudenziale si presenta comunque variegato e ricco di declinazioni: meriterà una attenta valutazione, l’eventuale evoluzione interpretativa, alla luce delle modifiche intercorse in alcuni principi sistematici della materia concorsualistica, tanto ad opera del Codice della Crisi, quanto del recentissimo Correttivo-ter.

In particolare, potrebbe forse incidere il novellato articolo 118-bis che, con riferimento alle modifiche sostanziali del piano, successive all’omologazione, prevede, ora, un procedimento più rigoroso e contemplante espressamente un intervento del Tribunale, laddove si detta che “verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all’adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l’attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale”. In ogni caso, ad avviso di chi scrive, va tenuta ben distinta la modifica “sostanziale” da quella “non sostanziale”, proprio per la diversa natura e portata di cui si è dato conto in apertura.