Il regime Iva delle prestazioni dell’avvocato fatturate a clienti privati extra-Ue
di Alessandro BonuzziLe prestazioni di consulenza, rese da un avvocato residente a clienti persone fisiche extra-Ue, sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto territoriale dell’imposta, ai sensi dell’articolo 7-septies, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate – Direzione Regionale del Veneto, nella recente risposta all’interpello n. 907-430/2024, ad oggi non ancora pubblicata.
Si ricorda che la norma richiamata prevede che “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: … c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili”.
È, peraltro, importante evidenziare che, tale regime di esclusione dall’Iva trova applicazione anche laddove l’utilizzazione del servizio avvenga in Italia.
Nell’ambito della propria attività professionale, l’avvocato istante effettua prestazioni a clienti persone fisiche non soggetti passivi Iva domiciliati e residenti al di fuori della Comunità europea. L’attività si sostanzia in prestazioni di consulenza stragiudiziale e prestazioni di assistenza giudiziale.
L’attività stragiudiziale comprende il servizio di consulenza in materia di immigrazione finalizzato all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento:
- del visto d’ingresso o di soggiorno in Italia;
- del permesso di soggiorno in Italia;
- della cittadinanza italiana.
Ad esempio, l’avvocato fornisce supporto consulenziale ai cittadini americani residenti negli Stati Uniti per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana tramite discendenza italiana.
L’Attività giudiziale, invece, consiste nell’assistere il Cliente extra-Ue nel contenzioso civile in materia di immigrazione che dovesse sorgere tra il Cliente extra-Ue stesso e l’ente/organo statale preposto in caso di diniego del visto d’ingresso, del permesso di soggiorno o della cittadinanza italiana.
Ad esempio, l’avvocato assiste, quale difensore, il cittadino americano residente negli Stati Uniti nel promuovere ricorso giudiziale avverso il rigetto della pratica per l’ottenimento della cittadinanza italiana.
La Direzione Regionale del Veneto ritiene applicabile all’attività svolta dall’avvocato l’esclusione da Iva prevista dalla lettera c), comma 1, dell’articolo 7-septies D.P.R. 633/1972, sempreché l’esecuzione del servizio implichi principalmente la valutazione soggettiva del professionista.
In effetti, nel caso prospettato, il dubbio interpretativo è collegato alla declinazione della nozione di “prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale”. Al riguardo, la DRE del Veneto rappresenta che devono ritenersi tutt’ora validi i chiarimenti forniti:
- con la risoluzione n. 422280/E/1981, secondo cui “per consulenze tecniche o legali devono intendersi tutte quelle attività professionali che si estrinsecano in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri. Trattasi, quindi, di prestazioni per le quali è preminente non la rilevanza obiettiva di una determinata realtà, come avviene nelle perizie, bensì la valutazione soggettiva del consulente”;
- con la successiva risoluzione n. 59/E/2008, secondo cui “nel concetto di consulenza tecnica e legale deve comprendersi non solo l’attività professionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri, ma anche quella prettamente legale di assistenza e rappresentanza dei clienti in giudizio”.
D’altro canto, la preminenza della valutazione soggettiva è insita nell’attività consulenziale pura, nell’ambito della quale il professionista consiglia, assiste e guida il proprio cliente, essendo egli un soggetto qualificato nella materia. Deve, invece, ritersi esclusa, dal perimetro consulenziale l’attività redazionale di perizie, alla cui base c’è una stima oggettiva.