22 Ottobre 2024

Lease back contratto unitario secondo le regole civilistiche

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Il sale and lease back è formalmente un accordo (atipico, in quanto non disciplinato dal Codice civile) composto da un’operazione di vendita di un bene (sale) e contestuale stipula di un contratto di locazione finanziaria, finalizzato al mantenimento del bene nella disponibilità del soggetto che in origine lo deteneva in proprietà, con possibilità di riscatto finale, a seguito del quale il bene torna ad essere iscritto nell’attivo del soggetto che in precedenza lo ha ceduto. L’obiettivo sottostante all’operazione è senza dubbio di carattere finanziario, poiché consente il reperimento di risorse finanziarie, pur mantenendo la disponibilità fisica del bene, che costituisce la garanzia a fronte della concessione del finanziamento.

La giurisprudenza consolidata (Cassazione n. 10805/1995 e Cassazione n. 4612/1998) ha qualificato l’operazione nell’ambito dei contratti d’impresa che non integrano di per sé una fattispecie fraudolenta. Civilisticamente, infatti, si tratta di un’operazione unitaria, poiché la vendita e la retrocessione del bene in leasing perseguono l’anzidetto obiettivo finanziario di reperimento di risorse in capo al cedente-utilizzatore.

Tale visione ha portato il legislatore civilistico a modificare, in passato, le disposizioni del codice civile in materia, ed in particolare l’articolo 2425-bis, cod. civ., secondo cui “le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”. Come si legge dalla Relazione al citato decreto, la modifica trova la sua ragione nel principio della prevalenza della funzione economica dell’operazione rispetto all’aspetto formale, ed è in linea anche con quanto disposto dal principio contabile IAS 17, con la conseguenza che la plusvalenza deve essere ripartita lungo la durata del contratto, e ciò in applicazione anche del principio, declinato dalla competenza, di correlazione tra costi e ricavi. L’impostazione prospettata è, altresì, coerente, con quanto previsto dal principio contabile OIC 1, che stabilisce l’imputazione della plusvalenza in questione in base al principio di competenza, con conseguente rilevazione di un risconto passivo per la quota della stessa di competenza degli esercizi successivi a quello in cui la stessa è realizzata.

Tale tecnica contabile, infatti, consente di ripartire il provento negli esercizi di durata del contratto. I principi contabili prendono in considerazione anche l’ipotesi (alquanto realistica nel contesto dell’attuale periodo di crisi), in cui dalla cessione del bene alla società di leasing emerga una minusvalenza, nel qual caso è necessario distinguere due situazioni:

  • se la cessione del bene avviene a valori di mercato, la minusvalenza deve essere imputata per intero nel conto economico dell’esercizio in cui è realizzata, poiché la stessa si configura come una perdita durevole di valore;
  • se la cessione avviene ad un prezzo inferiore al valore di mercato (al fine di ottenere un minor finanziamento e un conseguente canone di leasing più basso), la minusvalenza deve essere imputata nel conto economico lungo la durata del contratto, in proporzione ai canoni di locazione, ai quali si aggiunge per “colmare” il minor costo rappresentato dal ridotto importo del canone di locazione finanziaria che si è generato per effetto della cessione ad un prezzo non rappresentativo del reale valore di mercato del bene.

Per completezza, si segnala che, stante l’obbligo di contabilizzazione del leasing secondo il metodo patrimoniale, in ossequio alle regole statuite dai principi contabili nazionali, nella nota integrativa al bilancio devono essere inserite le informazioni previste dal n. 22 dell’articolo 2427 cod. civ., relative agli effetti sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto che si sarebbero verificati se si fosse utilizzato il metodo finanziario previsto dal principio contabile IAS 17, secondo cui il bene è iscritto nell’attivo sin dalla stipula del contratto di leasing, con contestuale rilevazione nel passivo del debito verso la società di leasing stessa, e imputazione a conto economico della quota di ammortamento e della quota interessi implicita nel canone.