25 Ottobre 2024

CPB: inibito l’accertamento anche per le poste non direttamente riconducibili al reddito d’impresa

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli Isa, accedono al concordato preventivo biennale, in presenza di determinati requisiti.

In particolare, la proposta di CPB è ancorata all’applicazione degli Isa nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta. Risultano esclusi i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario, che non possono accedere al CPB disciplinato al Capo II del Titolo II, D.Lgs. 13/2024. A tali soggetti, si rendono applicabili, ai fini del CPB, le specifiche disposizioni contenute al Capo III del Titolo II del D.Lgs. 13/2024.

La proposta di concordato, se accettata, definisce il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile Irap, per gli anni 2024 e 2025, ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024.

Resta esclusa, invece, dal CPB, l’Iva, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

Per quanto riguarda i soggetti Isa, i redditi oggetto di concordato investono:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, senza considerare i valori relativi a:
    1. plusvalenze e minusvalenze;
    2. redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir;
    3. ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater, del citato articolo 54, Tuir;
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56, Tuir e, per i contribuenti soggetti ad Ires, le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II, Tuir, ovvero, per le imprese minori, l’articolo 66, Tuir, senza considerare i valori relativi a:
    1. plusvalenze e sopravvenienze attive;
    2. minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
    3. gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5, Tuir, o in un Gruppo europeo di interesse economico, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115, ovvero all’articolo 116, Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, Tuir (rilevando, ai fini dell’individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89, Tuir).

A fronte dell’accettazione della proposta e conseguente adesione al concordato preventivo biennale, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973 (analitici, analitici-induttivi e induttivi), non possono essere effettuati, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato, di cui agli articoli 22 e 33, D.Lgs. 13/2024 (articolo 34, comma 1, D.Lgs. 13/2024).

La circolare n. 18/E/2024 ribadisce che l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate che, in esito ad attività di accertamento riferite ai periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, comportano la decadenza dal CPB, devono risultare, come indicato alla lettera a) del comma 1, dell’articolo 22, CPB, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.

Nei confronti dei soggetti Isa che hanno aderito al concordato, l’eventuale attività di accertamento per i periodi d’imposta oggetto di CPB, non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al citato articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, prevista all’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 13/2024. Ad essi, infatti, sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.

Pertanto, per i soggetti ISA, sono esclusi comunque gli avvisi di accertamenti analitici-induttivi, e gli accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo le ipotesi di decadenza dal concordato.

Il legislatore delegato, quindi, vieta l’utilizzo dell’articolo 39, D.P.R. 600/1973 tout court nel suo complesso, inibendo, di fatto, qualsiasi accertamento ai fini reddituali per il reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Questo dovrebbe significare che la preclusione accertativa operi anche nei confronti delle poste non direttamente riconducibili al reddito d’impresa, ma che ne fanno parte fiscalmente, viste sopra (per esempio, per le imprese, la rettifica non dovrebbe poter essere effettuata sulle plusvalenze e sopravvenienze attive ovvero sulle minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, in quanto elementi del reddito d’impresa), salvo naturalmente sempre le ipotesi di decadenza.