30 Ottobre 2024

Profili fiscali dell’intestazione fiduciaria di beni immobili

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

L’ordinamento italiano è privo di una specifica regolamentazione in materia di intestazione fiduciaria. La giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 14654/2012) ha definito il negozio fiduciario come l’accordo tra due soggetti, con cui il fiduciante traferisce, o costituisce, in capo al fiduciario una situazione giuridica soggettiva per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, e con cui il fiduciario, per la realizzazione di tale obbiettivo, assume l’obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, avendo un comportamento coerente e congruo.

Detto in altri termini, il negozio fiduciario è un contratto atipico mediante il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro (fiduciario) un diritto o la mera legittimazione al relativo esercizio, sulla base di un accordo (c.d. pactum fiduciae) che vincola le parti, stabilendo modalità, tempi, condizioni di esercizio del diritto e che fissa principalmente lo scopo che il fiduciario si impegna a realizzare.

L’unico riferimento normativo diretto è rappresentato dalla L. 1966/1939, recante la “Disciplina delle società fiduciarie e di revisione”. Essa ha come presupposto fondamentale la c.d. fiducia germanistica, la quale postula una “dissociazione” tra intestazione formale e proprietà sostanziale, rimanendo quest’ultima in capo al fiduciante, mentre al fiduciario viene conferita la sola legittimazione ad esercitare il diritto che gli è stato trasferito fiduciariamente con obbligo di ritrasferirlo al fiduciante o al terzo indicatogli.

A tal proposito, si rammenta che nei sistemi di civil law si distingue tradizionalmente tra fiducia romanistica e fiducia germanistica. La fiducia in senso romanistico è caratterizzata dal fatto che il fiduciario acquista a tutti gli effetti la “titolarità sostanziale” del bene o diritto e, contemporaneamente, si obbliga nei confronti del proprio dante causa ad un determinato comportamento. Nel caso della fiducia in senso germanistico, invece, il fiduciario è investito di un potere giuridico di disposizione, illimitato ma risolutivamente condizionato, sulla base di una “legittimazione formale”.

Sotto il profilo fiscale, la distinzione tra fiducia romanistica e germanistica non è priva di rilievo, soprattutto ai fini delle imposte indirette, e in particolare dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Con la circolare n. 3/E/2008 e la successiva circolare n. 28/E/2008, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto esistente il presupposto della costituzione di vincoli di destinazione in ogni ipotesi di negozio fiduciario. Più precisamente, essa ha distinto i vincoli a effetto non traslativo, assoggettati a imposta di registro in misura fissa, dai vincoli a effetto traslativo, assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni.

Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria, nei casi di intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria troverebbe applicazione il modello della fiducia germanistica, tenuto conto della natura di tali beni e delle rispettive regole di circolazione, e quindi della scissione tra proprietà “formale” e proprietà “sostanziale”.

Invece, nel caso di negozio fiduciario avente ad oggetto beni immobili, sempre in considerazione della natura peculiare dei beni e delle relative regole di circolazione, troverebbe applicazione il modello della fiducia romanistica non essendo configurabile la medesima scissione della proprietà “formale” rispetto alla proprietà “sostanziale”. Nella specie, le regole concernenti i requisiti di forma del contratto e, soprattutto, gli adempimenti pubblicitari connessi alla circolazione dei beni immobili di cui agli articoli 1350, 2643 e 2657 cod. civ., prescrivono che i contratti, con cui si trasferisce la proprietà di beni immobili, devono rivestire, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione. In difetto di ciò, il contratto che trasferisce la proprietà di beni immobili non ha effetto nei riguardi di terzi.

In virtù di quanto sopra, l’amministrazione ha concluso che l’intestazione fiduciaria di beni immobili, non potendo dare luogo a una “dissociazione” tra intestazione formale e proprietà sostanziale, realizza un effettivo trasferimento di tali beni per il fiduciario e configura un rapporto basato sulla fiducia “romanistica”, con la conseguenza che trova applicazione l’imposta sulle successioni e donazioni.

La posizione assunta dall’amministrazione finanziaria, con specifico riferimento al negozio fiduciario avente ad oggetto beni immobili, non è affatto condivisibile per tutta una serie di argomentazioni che inducono il contribuente, laddove si procedesse nei suoi confronti al recupero dell’imposta sulle successioni e donazioni, a doversi rivolgere al giudice tributario.