Quali sono le fonti di finanziamento della spesa per investimenti in un ente locale?
di Manuela SodiniIl ciclo passivo in un ente locale si compone di spesa corrente (titolo primo) e spesa per investimenti (“Spese in conto capitale”, titolo secondo).
Il principio dell’unità stabilisce che “è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.”
La prima domanda, dunque, a cui rispondere è quali sono le spese che possono essere considerate investimento tenuto conto che in base all’articolo 119, comma 6, Cost., i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
È nullo e determina responsabilità erariale il mutuo contratto per spese diverse da quelle di investimento (articolo 30, comma 15, L. 289/2002).
In base alla L. 350/2003, articolo 3, comma 18, costituiscono investimenti:
- l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- contributi agli investimenti a favore di altro ente appartenente alla P.A.;
- contributi agli investimenti in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici, proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;
- gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
Quanto alle fonti di finanziamento degli investimenti, l’indebitamento rappresenta sicuramente una forma di copertura, ma non la sola in quanto possono costituire fonti di finanziamento, anche alla luce dell’articolo 199, Tuel:
- entrate correnti destinate per legge agli investimenti (ad esempio proventi sanzioni CdS solo quota capitale, proventi da parcheggi a pagamento solo quota capitale);
- avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti (avanzo economico o margine corrente);
- entrate derivanti dall’alienazione beni mobili o immobili o di partecipazioni;
- proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni (l’articolo 1, comma 460, L. 232/2016, ha previsto una destinazione a regime dei proventi dei permessi di costruire e delle relative sanzioni);
- entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali (contributi agli investimenti);
- entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento (par. 3.10 princ. contab. 4/2 alleg. al D.Lgs 118/2001);
- avanzo vincolato;
- avanzo di amministrazione destinato agli investimenti;
- avanzo libero.
In fase di costruzione delle previsioni di bilancio di parte capitale, occorre preventivamente individuare in maniera puntuale le fonti di finanziamento, tenendo presente che avanzo libero e avanzo destinato possono essere stanziati solo dopo l’approvazione del rendiconto.
Prima ancora della costruzione delle previsioni di bilancio, nella sezione operativa del DUP, gli enti locali devono dare indicazione dell’eventuale ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti e allegare la programmazione dei lavori pubblici (se superiori ad euro 150.000) e degli acquisti di beni e servizi (se superiori ad euro 140.000) in conformità a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (articolo 37, D.Lgs. 36/2023), programmazione che in entrambi i casi contiene l’indicazione delle fonti di finanziamento.
È, dunque, opportuno ricordare che l’organo di revisione si esprime con un parere sul DUP, sul bilancio di previsione, quali documenti di programmazione, oltreché sulle “proposte di ricorso all’indebitamento” (articolo 239, comma 1, lett. b), n.4),Tuel, avendo a mente quanto dispongono in tema di indebitamento gli articoli 199 e seguenti del Tuel; in proposito, non è secondario ricordare che la funzione autorizzatoria del bilancio di previsione fa riferimento anche alle entrate di competenza e di cassa per l’accensione di prestiti.