6 Novembre 2024

Derivazione semplice e base imponibile Irap

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Il principio di derivazione, così come codificato dall’articolo 109, comma 4, Tuir, secondo cui “ Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.” è certamente uno dei punti cardine per la determinazione del reddito di impresa, ma in realtà la sua, per così dire, “ perfetta” applicazione, la possiamo rinvenire non tanto nel comparto Ires, quanto nella base imponibile Irap, di cui all’articolo 5, D.Lgs. 446/1997. In tale norma, si applica la quasi integrale coincidenza tra risultato del conto economico civilistico e base imponibile fiscale, laddove si afferma che “la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) , nonché’ dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.” .

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