7 Novembre 2024

Invio degli ulteriori dati super sisma prorogato a fine mese

di Alessandro Bonuzzi
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Al fine di meglio monitorare le spese relative agli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento del rischio sismico rientranti nel perimetro del Superbonus ex articolo 119 D.L. 34/2020, con l’articolo 3, D.L. 39/2024, il Legislatore ha introdotto un adempimento aggiuntivo che prevede la trasmissione di ulteriori dati e informazioni.

In attuazione del comma 4, dell’articolo 3, D.L. 39/2024, lo scorso 26.9.2024 è stato pubblicato, sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, il D.P.C.M. 17.09.2024, che definisce contenuto, modalità e termini della comunicazione degli ulteriori dati.

Il nuovo obbligo è a carico del professionista incaricato e segnatamente:

L’invio degli ulteriori dati riguarda gli interventi per i quali:

  • è stata presentata la Cila di cui al comma 13-ter, dell’articolo 119, D.L. 34/2020, oppure l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e ricostruzione degli edifici, entro il 31.12.2023 e alla medesima data i lavori non erano ancora conclusi;
  • è stata presentata la Cila di cui al comma 13-ter, articolo 119, D.L. 34/2020, o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e ricostruzione degli edifici, dall’1.2024.

Gli ulteriori dati che devono essere inviati all’Enea, per gli interventi di efficientamento energetico, o al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), per gli interventi di miglioramento del rischio sismico, sono i seguenti:

  • dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
  • spese sostenute dall’1.1.2024 fino al 30.3.2024;
  • spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31.3.2024 fino al 31.12.2025;
  • percentuale della detrazione spettante per le spese sopra individuate.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, gli ulteriori dati sono stati inseriti in una nuova Sezione dell’asseverazione Enea, risultandone quindi parte integrante. Le asseverazioni, sia relative a Sal che a fine lavori, trasmesse all’Enea a decorrere dal 26.9.2024 devono ricomprendere tale nuova Sezione riservata agli ulteriori dati richiesti, che deve essere obbligatoriamente compilata. Invece, la nuova Sezione non è richiesta per le asseverazioni inviate all’Enea fino al 25.9.2024.

Va da sé, quindi, che l’invio degli ulteriori dati va effettuato entro i termini ordinari, quindi in caso di fine lavori entro i 90 giorni successivi.

Gli ulteriori dati relativi a interventi di miglioramento del rischio sismico devono essere inviati dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, ciascuno per le proprie competenze, al PNCS tramite l’area riservata del sito internet. Per gli interventi non conclusi entro il 31.12.2023 oppure avviati nel 2024 la trasmissione:

  • andava effettuata originariamente entro il termine del 31.10.2024 per i Sal approvati entro lo scorso 1.10.2024;
  • va effettuata entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del Sal, negli altri casi.

Il D.P.C.M. 29.10.2024 ha però differito al 30.11.2024 il termine di invio della comunicazione relativa ai Sal approvati entro lo scorso 1.10.2024. Pertanto, i tecnici hanno sostanzialmente guadagnato un mese di tempo per espletare il nuovo adempimento.

Si ricorda, infine, che l’invio degli ulteriori dati ha una valenza tutt’altro che formale; in caso di omessa comunicazione, infatti:

  • a coloro che al 3.2024 hanno già presentato la Cila o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione degli edifici, è comminabile una sanzione di ben 10.000 euro;
  • per i soggetti che hanno presentato la Cila o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione degli edifici a decorrere dal 30.3.2024, è prevista addirittura la decadenza dall’agevolazione, senza la possibilità di avvalersi della remissione in bonis.