7 Novembre 2024

Impatto sulla revisione contabile della società che esternalizza i servizi contabili

di Fabio LanduzziGian Luca Ancarani
Scarica in PDF

Nelle imprese di minori dimensioni, è tutt’altro che infrequente incontrare l’esternalizzazione dei servizi contabili, ossia la circostanza in cui la società – oggetto di revisione legale – si avvale di un fornitore esterno per la tenuta della contabilità. il Principio di revisione ISA Italia 402 tratta delle responsabilità del revisore dell’impresa utilizzatrice dei servizi esternalizzati. Il Principio di revisione ISA Italia 315 indica, invece, che il revisore, in tali circostanze, deve individuare e comprendere con quali modalità l’impresa esternalizza il servizio di tenuta della contabilità, considerando la dimensione aziendale, la complessità delle operazioni svolte e la natura dei rapporti fra le parti.

In concreto, in tali circostanze, il revisore è chiamato prima di tutto a esaminare e comprendere quali sono i termini contrattuali in forza dei quali il fornitore esterno presta servizi contabili all’impresa e, quindi, definire il perimetro dei contenuti di tali servizi. Peraltro, in concreto, avvalersi dei servizi contabili di un professionista accreditato potrebbe, in ultima analisi, essere anche un fattore di riduzione del rischio di errori significativi, soprattutto per imprese di piccole dimensioni dove potrebbe essere basso il livello di competenza e esperienza tecnico contabile.

Per questa ragione, i Principi di revisione richiamano l’attenzione alla comprensione del livello di interazione esistente tra l’attività del fornitore di servizi e l’impresa, dove per livello di interazione si intende la misura in cui la società è in grado di scegliere e effettuare dei controlli sulle attività di elaborazione contabile del fornitore esterno. Per cui, si può affermare che il livello di interazione riscontrabile possa essere:

  • alto, quando le operazioni sono autorizzate dall’impresa e successivamente sono elaborate e contabilizzate dal fornitore dei servizi;
  • basso, quando il fornitore dei servizi rileva, elabora e registra contabilmente le operazioni senza alcuna autorizzazione dell’impresa.

Non di rado, il revisore può imbattersi in circostanze in cui il livello di interazione riscontrato è basso, così da dover attivare alcune specifiche procedure di revisione.

Peraltro, in presenza dell’esternalizzazione dei servizi contabili, possono essere utili ai professionisti alcuni modelli resi disponibili in allegato al Documento del CNDCEC dedicato alla revisione legale delle nano imprese, come ad esempio:

  • la lettera di attestazione;
  • un questionario per la comprensione dei servizi prestati dal fornitore di servizi;
  • la traccia del memorandum sugli esiti del lavoro svolto;
  • la lettera d’incarico professionale per i servizi contabili.

In simili circostanze, il revisore è chiamato in modo particolare a:

  • comprendere la natura e la rilevanza dei servizi esternalizzati, il loro impatto sul sistema di controllo interno dell’impresa per poter individuare e valutare il rischio di errori significativi;
  • definire e svolgere delle idonee procedure di revisione.

L’affidamento a un provider esterno dei servizi contabili ha, infatti, un impatto su come le operazioni di gestione sono rilevate nelle scritture contabili e, quindi, espresse nel bilancio d’esercizio, e su come in generale le informazioni qualitative afferenti al bilancio sono elaborate e, infine, riflesse nei documenti del bilancio stesso.

Non di rado, le prestazioni rese dal fornitore esterno, che sia un professionista o un centro di elaborazioni contabile, sono quasi interamente sostitutive del sistema di controllo interno dell’impresa; in questa circostanza, la tipologia di controlli del revisore potrà sostanziarsi maggiormente in termini di procedure di conformità sullo stesso fornitore di servizi.

Quando, invece, le prestazioni del fornitore esterno non sono interamente sostitutive del sistema di controllo interno dell’impresa, le procedure di revisione potranno più ragionevolmente sostanziarsi in procedure di validità riguardo alla documentazione.

Per quanto concerne la natura e l’ampiezza degli elementi probativi da acquisire da parte del revisore, le procedure più comunemente utilizzate potranno consistere nella ispezione delle registrazioni e dei documenti tenuti dal fornitore di servizi e nell’acquisizione delle conferme dal fornitore di servizi in merito ai saldi e alle operazioni.

È pur vero che le informazioni acquisite mediante le conferme avute dal fornitore di servizi rappresentano una dichiarazione di quanto già è riflesso nelle registrazioni tenute dallo stesso fornitore. Pertanto, da sole, queste conferme non rappresenterebbero degli elementi probativi sufficienti, così che il revisore potrà valutare altre procedure di conferma come pure, ad esempio, lo svolgimento di procedure di analisi comparativa.

Un aspetto molto importante ricade, infine, su chi deve fornire le informazioni al revisore durante lo svolgimento delle procedure di revisione. In prima battuta, il revisore si rivolgerà al personale dedicato del fornitore esterno, ogni qualvolta dovrà effettuare le procedure di revisione, pur non venendo meno la responsabilità della direzione dell’impresa oggetto della revisione legale.