8 Novembre 2024

Le attività svolte dai lavoratori sportivi ricompresi nel mansionario

di Alessandra MagliaroSandro Censi
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La scheda di FISCOPRATICO

Le nuove norme della riforma dello sport hanno introdotto nuove classificazioni all’interno di coloro che vi operano. Innanzitutto, è stata effettuata una distinzione tra coloro che ricevono un compenso per l’attività “sportiva” svolta, denominati “lavoratori sportivi”, e coloro, definiti volontari, che, invece, “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.” L’unica eccezione alla gratuità citata è data dalla possibilità (introdotta dai correttivi) di poter ricevere, a determinate condizioni, un rimborso spese.

Per quanto concerne la definizione di lavoratore sportivo era chiaramente difficile, per il Legislatore, viste le multiformi attività che i vari soggetti possono esercitare a seconda del tipo di disciplina sportiva a cui fanno riferimento, fornire una esaustiva elencazione degli stessi. Si è, pertanto, deciso di optare per una elencazione espressa, riportata al comma 1, dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, che individua 7 professionalità che, evidentemente, sono comuni a tutte le discipline sportive. Più esattamente esse sono: “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo”.

Poiché, come detto, tale elencazione non poteva racchiudere tutte le tipologie di lavoratore sportivo è stato poi previsto, nel prosieguo della norma, che possa essere individuato come lavoratore sportivo “ogni altro tesserato, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”.

Gli elenchi delle mansioni elaborati dalle singole federazioni sono comunicati al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP, per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Tali mansionari devono poi essere approvati con D.P.C.M. Ad oggi, sono stati emanati due decreti, il primo il 21.2.2024; successivamente è stato operato un aggiornamento il 25.7.2024.

Per individuare i lavoratori sportivi non tipizzati nelle sette figure “classiche” occorrerà, quindi, fare riferimento a tali decreti.

È utile rammentare che le mansioni elencate devono essere necessarie per lo svolgimento della disciplina sportiva, alla quale si riferiscono e le relative mansioni devono essere previste nei regolamenti tecnici delle Federazioni.

Ad un primo esame sommario dei mansionari, è agevole osservare che alcune mansioni sono potenzialmente riferibili ad ogni sport/disciplina (ad esempio l’attività di accompagnatori, quella di safeguarding per la tutela dei minori). Altre mansioni, invece, sono strettamente collegate ad una disciplina sportiva (ad esempio coreografo per la FIG o maniscalco per la FISE). Altre ancora, oltre ad essere collegate ad una determinata attività sportiva riguardano, ad esempio, solo la fase competitiva della stessa (è l’ipotesi, ad esempio, del responsabile di gara per la FIJLKAM).

Per alcune mansioni può essere richiesta una abilitazione specifica (esempio personale di salvataggio per la FIN), per altre può essere valutato il possesso di abilità acquisite con l’esperienza nella mansione.

Va ricordato che ai soggetti ricompresi nel mansionario saranno applicabili tutte le normative previste per i lavoratori sportivi, di cui al più volte citato articolo 25 della Riforma dello sport. Ad essi, pertanto, si applicheranno sia le norme contrattuali ivi previste sia le disposizioni in ambito tributario e contributivo.

È importante ricordare che, sempre ai sensi del citato articolo 25 della Riforma dello sport, non sono considerati lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione, la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. È il caso, ad esempio, del medico che presta la sua opera ad un ente sportivo o il dottore commercialista che si occupa della contabilità dell’ente.

Una interessante specificazione di quest’ultimo assunto è quella relativa alla figura dei maestri di sci. La professione di tali soggetti, infatti, rientra tra le professioni intellettuali, per le quali esiste un albo ai sensi dell’articolo 2229, cod. civ.. Essi, dunque, non possono essere riconosciuti come lavoratori sportivi, ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e svolgono la loro attività quali liberi professionisti producendo, ai fini fiscali, un reddito da lavoro autonomo.