11 Novembre 2024

Imu: le esenzioni previste per i terreni agricoli

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il saldo Imu 2024, in scadenza il prossimo 16.12.2024, deve essere versato sui fabbricati, sui terreni agricoli e sulle aree edificabili.

In relazione ai terreni agricoli, quali terreni iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato, sono previste alcune esenzioni.

Sono, infatti, esenti dal versamento dell’Imu, i terreni agricoli:

  • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mare Ligure);
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina, individuati nell’elenco allegato alla circolare Mef n. 9/1993. In tale ipotesi, se nella circolare il Comune è classificato come parzialmente delimitato, significa che l’esenzione Imu opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; ne discende che occorre verificare se il terreno ricade o meno in tale delimitazione;
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3, della medesima disposizione, indipendentemente dalla loro ubicazione. Come previsto dall’articolo 1, comma 705, L. 145/2018, tale esonero si estende ai terreni posseduti dai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano, quali coltivatori diretti, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola e che partecipano attivamente all’esercizio dell’impresa agricola.

In riferimento a tale ultima fattispecie, il legislatore, con l’articolo 78-bis, D.L. 104/2020, ha riconosciuto, con norma interpretativa autentica, che l’esenzione compete per i seguenti soggetti:

  • i soci di società di persone esercenti attività agricola, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
  • i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come coltivatori diretti;
  • i pensionati coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che continuano a svolgere l’attività agricola e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Con la risoluzione n. 4/DF/2023, il Mef ha chiarito che il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano forme di conduzione associata dei terreni agricoli che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni; pertanto, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della condizione che legittima l’esenzione Imu.

Inoltre, dal 2023 si applica, anche ai terreni agricoli, l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente, di cui all’articolo 1, comma 759, lett. g-bis), L. 160/2019.

Infatti, si considerano esenti “gli immobili non utilizzati né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.

Pertanto, la denuncia deve essere stata presentata in relazione ai reati di:

  • violazione del domicilio;
  • invasione di terreni o edifici.

In alternativa alla denuncia presentata, il contribuente potrebbe anche aver iniziato l’azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, quale soggetto attivo Imu, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, secondo le modalità telematiche stabilite con Decreto del Mef.