Le nuove misure sanzionatorie: le violazioni legate alle esportazioni
di Stefano RossettiIl D.Lgs. 87/2024, con decorrenza dallo scorso 1.9.2024, ha modificato l’articolo 7, D.Lgs. 471/1997, in materia di violazioni connesse alle esportazioni.
Il comma 1, dell’articolo 7, D.Lgs. 471/1997, nella vigente formulazione, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa del 50% dell’imposta non applicata, qualora i beni non vengano trasportati o spediti fuori dal territorio comunitario entro 90 o 180 giorni dalla loro consegna, in esecuzione delle operazioni di esportazione ex articolo 8, comma 1, lett. b) e b-bis), D.P.R. 633/1972.
La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta.
Tale fattispecie sanzionatoria si applica, nella maggioranza dei casi, alle esportazioni ex articolo 8, comma 1, lettera b), D.P.R. 633/1972.
In base a tale disposizione, il cedente può applicare la non imponibilità se, entro 90 giorni dalla consegna, l’acquirente, o un soggetto per suo conto, trasporta o spedisce i beni fuori dal territorio unionale. Tale disposizione non si applica alle cessioni dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio dell’Unione Europea.
In relazione a questo contesto normativo, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n. C-563/12, ha affermato che la presenza di un termine entro il quale i beni devono essere esportati, al fine di fruire della non imponibilità, è contrario ai principi contenuti nella Direttiva n. 2006/112/CE.
Infatti, la norma nazionale, per essere conforme al dettato unionale, deve permettere di poter dimostrare la fuoriuscita anche dopo i 90 giorni dalla consegna dei beni con mantenimento del regime di non imponibilità.
Preso atto della pronuncia della Corte di Giustizia, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 98/E/2014, ha affermato che la disposizione interna non contrasta con la direttiva comunitaria, in quanto:
- il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applica sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esce dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dal citato articolo 8, primo comma, lettera b), D.P.R. 633/1972, purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione;
- è possibile recuperare l’Iva nel frattempo versata, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997. Il contribuente potrà procedere all’emissione di una nota di variazione ex articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno cui è avvenuta l’esportazione. In alternativa, il contribuente potrà sempre azionare la richiesta di rimborso, ai sensi dell’articolo 21, D.Lgs. 546/1992, entro il termine di 2 anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso;
- laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione, dall’articolo 7, comma 1, D.Lgs 471/1997, e si abbia prova dell’avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell’imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile.
Quanto sopra visto si applica anche alle violazioni commesse fino al 31.8.2024, ma in tal caso si applica la previgente sanzione che va dal 50% al 100% dell’Iva non addebitata.
Analogamente a quanto visto per le esportazioni, è assoggettato alla sanzione del 50% dell’Iva non applicata anche il contribuente che effettua cessioni intracomunitarie non imponibili, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. Anche in relazione a questa fattispecie, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta. Questa disposizione è stata introdotta dal D.Lgs. 87/2024, pertanto non è applicabile alle condotte poste in essere ante la data dell’1.9.2024.
Le altre modifiche apportate all’articolo 7, D.Lgs. 471/1997, riguardano:
- la sanzione a cui è soggetto il fornitore dell’esportatore abituale che emette la fattura senza applicazione dell’Iva in mancanza della dichiarazione d’intento. Le violazioni commesse successivamente alla data dell’1.9.2024 sono punite con una sanzione pari al 70% del tributo, fermo l’obbligo di versamento dell’imposta. Le violazioni commesse fino allo scorso 31.8.2024 sono, invece, punite con una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata (comma 3);
- la sanzione applicabile alle dichiarazioni doganali; infatti, ai sensi del comma 5, “chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all’esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell’imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento”. Le violazioni commesse fino allo scorso 31.8.2024 sono punite con una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.