Gli incentivi PNRR per gli investimenti Green nei piccoli comuni: un volano a favore delle comunità energetiche del territorio
di Silvio RivettiNel disciplinare le modalità di concessione degli incentivi a favore delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumatori collettivi, il D.M. MASE n. 414/2023 (cd. Decreto CACER), dedica il suo intero Titolo III ai contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR per lo sviluppo di tali configurazioni nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Tali disposizioni sono da inquadrare opportunamente, perché costituiscono incentivo di particolare favore: in quanto ammettono, fino al 30.6.2026, alla fruizione di un contributo fino al 40% del valore degli investimenti che siano realizzati nei Comuni più piccoli per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia green, o per il loro potenziamento; purché tali impianti presentino potenza non superiore a 1 MW e purché, una volta realizzati, vengano ad essere inseriti in Comunità energetiche o Gruppi di autoconsumo (facendo capo alla medesima cabina primaria che vi è sottesa) che siano preesistenti, ossia già costituiti, al momento della presentazione della richiesta di accesso al contributo di cui si discute; e per i quali sia già attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante.
La richiesta d’incentivo PNRR, a sua volta, potrà essere avanzata solo una volta completate le relative procedure autorizzatorie coinvolgenti il Comune da un lato, in tema di titolo abilitativo edilizio alla costruzione, ed Enel Distribuzione dall’altro, quanto alla realizzazione dell’impianto e alla sua connessione alla rete elettrica. Soltanto dopo la presentazione della domanda di accesso al beneficio, l’impianto potrà essere effettivamente realizzato (con data di avvio lavori, dunque, successiva alla data di presentazione della domanda di contributo), per entrare in funzione almeno entro i successivi 18 mesi, decorrenti dalla data di ammissione al contributo (che il GSE delibera piuttosto speditamente dalla domanda, salvo richieste di integrazioni documentali); e comunque, come detto, non oltre il 30.6.2026.
Il contributo compete al soggetto che effettua l’investimento, ovvero sostiene le spese relative alla collocazione dell’impianto o al suo potenziamento; e sono spettanti tante linee di contributo quanti sono gli impianti (o i potenziamenti) realizzati, a fronte di altrettante richieste di accesso al beneficio. Il soggetto “investitore”, immediato fruitore del contributo, potrà essere direttamente la Comunità Energetica, se proprietaria degli impianti; oppure (più facilmente) un produttore o un cliente finale membro della Comunità stessa. Nel caso del Gruppo di autoconsumo, la spesa potrà essere sostenuta allo stesso modo da un produttore o da un cliente membro del Gruppo, o dal Gruppo stesso, rappresentato dal legale rappresentante del condominio ove il Gruppo è sito.
Tra le spese ammissibili al contributo, nell’Allegato E delle Regole operative GSE varate dal MASE per “l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (consultabili sul sito del GSE) sono annoverate sia le spese preliminari – per progettazioni, indagini geologiche e geotecniche eventualmente necessarie, studi di prefattibilità e in generale per la costituzione delle configurazioni – sia le spese per la realizzazione concreta degli impianti (compresi quelli di accumulo), tra cui figurano anche quelle per l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software necessari.
Sono agevolate, inoltre, le spese per le opere edili che figurino essere “strettamente necessarie” alla realizzazione dell’intervento; nonché le spese di connessione alla rete elettrica nazionale e i costi per direzioni lavori, sicurezza, collaudi tecnici e consulenziali per l’attuazione dei progetti. Tutto questo, tenendo fermo sia il limite, per cui le spese professionali e di non diretta installazione degli impianti sono finanziabili per non più del 10% dell’importo ammesso a finanziamento; sia l’ulteriore vincolo dato dai massimali di spesa previsti, per cui tutte le predette spese sono ammissibili al beneficio nel limite di un costo di investimento massimo, variabile a seconda della potenza dell’impianto (nella misura di 1.500 euro/kW, per impianti fino a 20 kW; 1.200 euro/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; 1.100 euro/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; 1.050 euro/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW).
Le spese citate, per essere ammesse al contributo, dovranno essere sostenute esclusivamente da parte del soggetto beneficiario del contributo stesso, e solo successivamente all’avvio dei lavori; e dovranno essere documentate da fatture (elettroniche) e pagamenti tracciabili via bonifico bancario o postale, effettuati entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto (e comunque non oltre la data ultima del 30.6.2026).
Le Regole operative del GSE prescrivono, poi, che i citati documenti devono garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato: le fatture dovranno, quindi, indicare non solo gli elementi identificativi del soggetto emittente e del soggetto beneficiario (con la puntuale descrizione delle prestazioni o delle forniture rese), ma dovranno recare anche:
- il codice CUP (identificativo dell’intervento per il quale è richiesto l’accesso ai contributi in conto capitale) e, ove applicabile, il codice CIG (il codice identificativo di gara);
- il titolo del progetto ammesso al finanziamento (ossia il codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
- i riferimenti del contratto a cui la fattura si riferisce; e infine la dicitura apposita “Progetto finanziato con fondi PNRR – M2.C2.- I1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo – Iniziativa Next Generation EU”.
Il contributo PNRR è cumulabile tanto con altri contributi (sia in conto capitale, diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea, purché di entità non superiore al 40%; sia riguardanti i costi per le sole attività preliminari allo sviluppo dei progetti), quanto – e soprattutto – con la principale fonte di supporto all’effettuazione degli investimenti: ossia la Tariffa incentivante, che spetterà, però, in misura decurtata proporzionalmente all’entità dell’incentivo, secondo la formula riportata all’Appendice B, paragrafo 3, delle Regole Operative GSE.
La collocazione di impianti di produzione di energia rinnovabili in Comuni di più ridotte dimensioni, e la loro messa a disposizione di Comunità Energetiche operanti nello stesso “perimetro di servizio” della relativa cabina primaria, consente, dunque, di rendere concreta la visione “ideale” delle Comunità Energetiche come operanti anche al servizio di aree locali secondarie; e permette soprattutto – e più prosaicamente – all’investitore di fruire del vantaggio “combinato” di una Tariffa incentivante spettantegli pro quota e garantita per venti anni, seppur in versione ridotta, e di un contributo all’investimento che ne abbatte i costi di realizzazione e messa in opera del 40%.