14 Novembre 2024

I pagamenti effettuati in data 30 marzo 2024 salvano le cessioni e gli sconti

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

A fronte della persistente latitanza di utili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, restano numerose le questioni interpretative ancora aperte, in relazione alle norme dell’articolo 1, comma 5, D.L. 39/2024, disponenti l’ulteriore riduzione dei residui margini di praticabilità delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura, ex articolo 121, D.L. 34/2020, come a suo tempo delineati da parte dell’articolo 2, commi 2 e 3, D.L. 11/2023.

Alla luce dei nuovi criteri di cui al D.L. 39/2024, il diritto di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura oggi non è più esercitabile, pur risultando tempestivamente effettuati gli adempimenti di cui ai citati commi 2 e 3, dell’articolo 2, D.L. 11/2023, entro la data del 17.2.2023 – e quindi, per i lavori eleggibili al superbonus, figuri presentata a tale data la CILA o il diverso titolo abilitativo per la demo-ricostruzione (con tempestiva adozione, entro la stessa data, anche della delibera di approvazione dei lavori, in caso di interventi condominiali); mentre, per i lavori non ricadenti nel superbonus, figurino come tempestivi la richiesta del titolo abilitativo, o l’inizio dei lavori o il pagamento degli acconti se in edilizia libera (con possibilità di autocertificare la tempestività degli accordi vincolanti, in caso di assenza di pagamenti) – laddove non risulti effettuata, alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024, in relazione agli interventi agevolabili, alcuna spesa per lavori già effettuati, documentata da fattura.

Ora, individuata la data d’entrata in vigore del menzionato D.L. 39/2024, al sabato 30.3.2024, data spartiacque ai fini qui d’interesse; e considerato quanto avvenuto nel corso della giornata precedente di venerdì 29.3.2024, ossia la vera e propria “corsa” all’emissione di fatture per “lavori effettuati” da parte delle imprese incaricate dei lavori, si pone come legittimo il dubbio se il pagamento effettuato nella giornata di sabato 30.3.2024, delle fatture emesse il giorno precedente, mediante bonifico dedicato (facilmente con le modalità di internet banking, vista l’ordinaria chiusura degli sportelli bancari nel giorno di sabato), possa dirsi tempestivo, così da consentire l’accesso alle opzioni ex articolo 121, D.L. 34/2020, come disciplinato dalle nuove norme.

La risposta pare poter essere positiva, alla luce della lettura testuale del comma 5, dell’articolo 1, D.L. 39/2024, per il quale il novellato regime di opzionabilità di cessioni e sconti è espressamente escluso per quei soli interventi, già “fatti salvi” dal D.L. 11/2023, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto, 30.3.2024, “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”. Com’è evidente, l’attenzione della norma si colloca primariamente sul requisito del “sostenimento della spesa”, la cui effettuazione e tempestività costituiscono i presupposti da riscontrare ai fini qui d’interesse: coerentemente, sia ai principi generali di carattere giuridico/normativo valevoli nell’ambito delle detrazioni fiscali, costantemente ribaditi dalla prassi erariale (per tutte, circolare n. 17/E/2023), per cui è agevolabile la spesa se “effettivamente sostenuta”, con riguardo all’anno d’imposta del relativo sostenimento (in ossequio al principio di cassa); sia ai criteri pratici e di carattere più squisitamente operativo che connotano l’agire dell’Agenzia delle entrate, per la quale il momento di sostenimento delle spese via bonifico è un adempimento facilmente riscontrabile.

In questo quadro, se l’emissione della fattura è l’antefatto, il pagamento della fattura alla data di entrata in vigore del decreto, 30.3.2024, è il requisito che la legge ammette letteralmente. Qualora, poi, sorgesse qualche imbarazzo in punto dimostrazione dell’effettività del pagamento in tale data, a causa dei sistemi informatici bancari che eventualmente datino il bonifico via home banking come posto in essere in un momento successivo, è utile ricordare come l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 137/E/2024, abbia chiarito che, in caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca, irrilevante quello dell’addebito sul conto corrente dell’ordinante. E poiché, nel caso esaminato nell’interpello in questione, il bonifico disposto mediante internet banking nella giornata di sabato è stato riconosciuto come effettuato in tale stessa data, è allora sostenibile che l’effettuazione di spese tramite home banking, con disposizioni ordinate in data 30.3.2024, sia condizione sufficiente per optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura, anche dopo il varo delle norme restrittive del D.L. 39/2024.