Il trattamento fiscale degli omaggi ai clienti
di Laura MazzolaLe imprese, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, hanno la consuetudine di offrire degli omaggi ai propri clienti.
Al fine di comprendere come trattare fiscalmente i costi collegati a tali omaggi, occorre distinguere tra beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa e beni che, invece, non rientrano in tale attività.
Nel primo caso, ossia di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, in quanto prodotti o commercializzati dall’impresa erogante stessa, i costi sostenuti sono ricompresi tra le spese di rappresentanza, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, Tuir.
Ne discende che occorre applicare i limiti di deducibilità collegati ai ricavi o proventi di gestione caratteristica, evidenziando che la deduzione è completa per un valore unitario non superiore a 50 euro.
Nel dettaglio si veda la seguente tabella, con la quale si indicano, in base all’importo di ricavi e proventi di gestione caratteristica, l’importo massimo e il limite di spesa deducibile.
Ricavi e proventi gestione caratteristica | Importo massimo deducibile | Limite di spesa deducibile |
Fino a euro 10.000.000 | 1,5% | euro 150.000 |
Per la parte che eccede euro 10.000.000 e fino al limite di euro 50.000.000 | 0,6% | euro 150.000 + euro 240.000 |
Per la parte eccedente il limite di euro 50.000.000 | 0,4% | euro 390.000 + 0,4% dell’eccedenza |
Ai fini Iva, la cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile Iva, indipendentemente dal costo unitario, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.
In tale ipotesi la rivalsa non è obbligatoria e, pertanto, l’impresa può farsi carico dell’imposta, alternativamente:
- emettendo un’autofattura per omaggi, da annotare all’interno del registro Iva delle vendite;
- annotando l’operazione nell’apposito registro degli omaggi.
Nel secondo caso, ossia di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, i costi sostenuti per l’acquisto sono ricompresi tra le spese di rappresentanza, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, Tuir, e vengono trattati come indicato nel primo caso.
Ai fini Iva, la detraibilità dell’imposta sull’acquisto dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il costo del singolo bene non supera i 50 euro.
Inoltre, non costituisce cessione di beni, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività d’impresa:
- di costo unitario non superiore a 50 euro;
- per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta.
Ne discende che:
- per i beni di costo unitario superiore ai 50 euro, l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva);
- per i beni di costo unitario inferiore ai 50 euro, l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva).
Infine, con riguardo alla determinazione della base imponibile Irap per le società di capitali e le cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a Conto economico.
Diversamente, per le società di persone commerciali gli omaggi non sono deducibili ai fini Irap.