22 Novembre 2024

AML Package: dal 2025 inizia la sua operatività

di Andrea Onori
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Tra poco più di sei mesi l’«AML Package» comincerà ad esplicare i suoi effetti con l’inizio dell’operatività del Regolamento istitutivo dell’Autorità Europea Antiriciclaggio e del recepimento di alcune prescrizioni contenute nella VI Direttiva Antiriciclaggio e concluderà il suo processo di attuazione nel corso dei successivi due anni, ossia entro il prossimo 10.7.2027; termine entro cui anche il «Single Rulebook» diventerà definitivamente operativo ed efficace in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Il primo provvedimento dell’«AML Package», che diverrà completamente operativo dal prossimo 10.7.2025, sarà quello relativo al Regolamento UE 1620/2024 che istituisce l’Autorità Europea per l’Antiriciclaggio (AMLA): Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 19.6.2024 ed entrato in vigore dal settimo giorno successivo.

L’Autorità Europea per l’Antiriciclaggio avrà un ruolo fondamentale di coordinamento nel quadro della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e dovrà contribuire in modo sostanziale all’attuazione delle norme antiriciclaggio nella UE.

L’AMLA dal prossimo anno dovrà iniziare a definire norme tecniche di regolamentazione ed attuazione, nonché fornire alle autorità europee orientamenti in ambito Antiriciclaggio (AML).

L’Autorità, infatti, disporrà dei seguenti poteri:

  1. predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione;
  2. predisporre progetti di norme tecniche di attuazione;
  3. emanare orientamenti e raccomandazioni;
  4. emanare pareri rivolti al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione europei.

Nello specifico:

  • le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano;
  • le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti;
  • l’Autorità emanerà orientamenti e raccomandazioni rivolti alle Autorità di supervisione, ai supervisori, alle UIF o ai soggetti obbligati al fine di istituire prassi di supervisione e relative alle UIF europee uniformi, efficienti ed efficaci, nonché per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione.

Inoltre, nel Regolamento UE 1620/2024, vi sono indicate una serie di attività che l’AMLA dovrà attuare entro il 2027; anno in cui l’intero pacchetto Antiriciclaggio vedrà la sua piena entrata in vigore dal punto di vista operativo. Il primo anno di vita avrà una importanza fondamentale.

Nello specifico, entro il 10.7.2026, come previsto dall’articolo 19, comma 9, Regolamento UE 1624/2024 «Single Rulebook», l’AMLA dovrà elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione relative alle misure di adeguata verifica, tenendo conto dei livelli di rischio connessi ai modelli di impresa dei diversi tipi di soggetti obbligati, nonché della valutazione del rischio a livello di Unione elaborata dalla Commissione Europea.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificheranno:

  • i soggetti obbligati, i settori o le operazioni associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a cui si applica un valore inferiore di euro 10.000,00;
  • i valori corrispondenti relative alle operazioni occasionali;
  • i criteri da prendere in considerazione per individuare le operazioni occasionali e i rapporti d’affari;
  • i criteri per individuare le operazioni collegate.

Entro il già menzionato termine, l’AMLA dovrà emanare orientamenti sulle variabili di rischio e sui fattori di rischio che i soggetti obbligati devono prendere in considerazione quando avviano rapporti d’affari o effettuano operazioni occasionali, come indicato dal comma 3, dell’articolo 20 del Single Rulebook.

Sempre entro il 10.7.2026, l’AMLA emanerà orientamenti:

  • sugli elementi di cui i soggetti obbligati dovrebbero tenere conto, in base alla natura della loro attività (inclusi i suoi rischi e la sua complessità) e alle loro dimensioni, nel decidere la portata delle politiche, delle procedure e dei controlli interni, in particolare per quanto riguarda il personale assegnato a funzioni di controllo della conformità (comma 4, articolo 9, Regolamento UE 1624/2024). Tali orientamenti individuano, inoltre, le situazioni in cui, per la natura e le dimensioni del soggetto obbligato:
  1. i controlli interni devono essere organizzati a livello della funzione commerciale, della funzione di controllo della conformità e della funzione di revisione;
  2. la funzione di revisione indipendente può essere svolta da un esperto esterno;
  • sui requisiti minimi per i contenuti della valutazione del rischio per l’intera attività elaborata dal soggetto obbligato e sulle fonti di informazioni supplementari da tenere in considerazione nello svolgimento della valutazione del rischio per l’intera attività (comma 4, articolo 10, Regolamento UE 1624/2024);
  • sulle variabili di rischio e sui fattori di rischio che i soggetti obbligati devono prendere in considerazione quando avviano rapporti d’affari o effettuano operazioni occasionali (comma 3, articolo 20, Regolamento UE 1624/2024);
  • sul controllo costante di un rapporto d’affari e sul controllo delle operazioni effettuate nel contesto di tale rapporto (comma 5, articolo 26, Regolamento UE 1624/2024).

Infine, l’Autorità Europea sull’Antiriciclaggio, entro il 10.7.2026, dovrà emanare regole tecniche per stabilire:

  1. gli Indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni;
  2. i criteri da prendere inconsiderazione nel fissare il livello delle sanzioni pecuniarie o nell’applicare misure amministrative;
  3. una metodologia per l’imposizione delle penalità di mora, compresa la loro frequenza.

Anche la VI Direttiva Antiriciclaggio dovrà essere recepita entro il 10.7.2027, in coerenza dell’intero impianto normativo in commento, ma anche per essa ci sono alcune eccezioni in merito:

  1. all’accessibilità ai Registri dei titolari effettivi (Articolo 74): da recepire entro il 10.7.2025;
  2. alle norme relative ai Registri dei titolari effettivi (Articoli 11, 12, 13 e 15): da recepire entro il 10.7.2026.

Con riferimento al Registro dei Titolari Effettivi, si ricorda che, ad oggi, il Consiglio di Stato, con le ordinanze n. 8245/2024 e n. 8248/2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni pregiudiziali e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti nazionali.

Ci si augura che, entro il suddetto termine del 10.7.2025, la Corte di Giustizia Europea arrivi ad una sentenza che chiarisca a livello europeo, e soprattutto per l’Italia, l’inquadramento complessivo per definire una volta per tutte le questioni aperte in merito al Registro dei Titolari Effettivi con specifico riferimento ai mandati fiduciari.