La determinazione del secondo acconto di imposta
di Laura MazzolaEntro il prossimo lunedì 2.12.2024 deve essere versata la seconda, o unica, rata degli acconti relativi al periodo d’imposta 2024.
Sono chiamati alla cassa i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, che risultano debitori d’imposta, come da dichiarazione dei redditi presentata entro il termine del 31.10.2024.
In particolare, la scadenza è valida, tra le altre, per l’Irpef, l’Ires, l’Irap, le imposte sostitutive all’Irpef e la cedolare secca.
In merito all’Irpef, l’acconto complessivo da versare per l’anno 2024 è quello del rigo RN34, denominato “Differenza”.
Nel dettaglio, l’importo dovuto è pari a:
- il 60% dell’importo indicato nel rigo RN34 per i soggetti no Isa;
- il 50% dell’importo indicato nel rigo RN34 per i soggetti Isa.
Tali importi possono essere verificati all’interno del rigo RN62, denominato “Acconto dovuto”, del modello Redditi PF 2024 inviato.
Si ricorda che l’acconto Irpef è dovuto soltanto se il debito d’imposta è pari o superiore a 52 euro e che l’acconto va versato in un’unica soluzione, entro il 2.12.2024, se di importo inferiore a 257,52 euro.
Diversamente, nei “casi particolari”, previsti dal rigo RN61, ovvero quando specifici regimi fiscali ed evoluzioni normative richiedono la rideterminazione dell’imposta e, di conseguenza, dell’acconto, il riferimento per il calcolo è l’importo contenuto nella quarta colonna del rigo RN61.
Per quanto riguarda l’Ires, invece, l’acconto complessivo da versare per l’anno 2024 è quello del rigo RN17, denominato “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”.
Nel dettaglio, l’importo dovuto è pari a:
- il 60% dell’importo indicato nel rigo RN17 per i soggetti no Isa;
- il 50% dell’importo indicato nel rigo RN17 per i soggetti Isa.
Si ricorda che l’acconto Ires è dovuto soltanto se il debito d’imposta è pari o superiore a 20,66 euro e che l’acconto va versato in un’unica soluzione, entro il 2.12.2024, se di importo inferiore a 103,00 euro.
Il secondo acconto Irap da versare, invece, è dato dal 60% dell’importo indicato nel rigo IR21, denominato “Totale imposta”, del relativo modello, sempreché la somma superi:
- 51,65 euro, per le società o associazioni di cui all’articolo 5, Tuir;
- 20,66 euro, per gli altri soggetti diversi dai precedenti.
In merito alla seconda, o unica, rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dai “contribuenti minimi” o dai “contribuenti forfettari” occorre verificare quanto indicato nel rigo LM42, denominato “Differenza”. In particolare, la somma da corrispondere è pari al 50% dell’importo indicato.
Come per l’Irpef, l’acconto è dovuto soltanto se il debito d’imposta è pari o superiore a 52 euro e lo stesso va versato in un’unica soluzione, in sede di secondo acconto, se inferiore a 257,52 euro.
Infine, in merito alla cedolare secca, l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione, il rigo a cui fare riferimento è l’LC1, campo 5, denominato “Differenza”, come esposto nel rigo successivo LC2.
L’importo dovuto è pari a:
- il 60% dell’importo indicato nel rigo LC1, campo 5, per i soggetti no Isa;
- il 50% dell’importo indicato nel rigo LC1, campo 5, per i soggetti Isa.
Si evidenzia che l’acconto sulla cedolare secca è dovuto soltanto se il debito d’imposta è pari o superiore a 51,65 euro e lo stesso va versato in un’unica soluzione, in sede di secondo acconto, se inferiore a 257,52 euro.
Ai fini del calcolo degli acconti resta sempre fatta salva la possibilità per il contribuente di adottare il metodo previsionale in luogo del metodo storico fino qui argomentato.
Occorre, però, tenere in considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell’acconto portano all’applicazione delle sanzioni previste.
Infine, si evidenzia che i contribuenti soggetti ad Isa, che alla data del 31.10.2024 hanno aderito al concordato preventivo biennale, devono:
- se utilizzano il criterio storico, versare unitamente al secondo acconto anche la maggiorazione del 10% applicato applicata sulla differenza (se positiva) tra il reddito concordato e il reddito 2023 normalizzato;
- se utilizzano il criterio previsionale, scomputare, dall’acconto 2024 calcolato sul reddito concordatario, quanto versato a titolo di primo acconto.