25 Novembre 2024

La contabilizzazione dei vigneti

di Luigi Scappini
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Nonostante l’introduzione, nel lontano 2004, delle c.d. società agricole, con l’evidente fine di incentivare l’utilizzo di forme societarie maggiormente strutturate rispetto alle “classiche” società semplici, ad oggi, il settore primario è ancora privo, a differenza di quanto previsto dagli Ias, di un Principio contabile nazionale guida, con la conseguenza che, spesso, gli operatori si trovano a dover interpretare le norme per addivenire a una corretta contabilizzazione degli elementi che costituiscono l’impresa agricola.

E a questo, deve aggiungersi che spesso si è in presenza di investimenti rilevanti; basti pensare agli acquisti di vigneti in zone di particolare pregio.

Ecco che, allora, una prima domanda che bisogna porsi, è se l’acquisto sia, in ragione di quanto previsto a livello generale dal D.L. 223/2006, interamente non ammortizzabile oppure, se sia possibile scindere l’investimento.

L’impossibilità di far concorrere il terreno alla produzione del reddito deriva dalla circostanza che l’azionamento del processo di ammortamento richiede la compresenza di 2 fattori: da un lato, la partecipazione effettiva del bene al processo produttivo e, dall’altro, un reale depauperamento economico dello stesso; fattispecie quest’ultima che, per quanto riguarda i terreni si verifica solamente in circostanze delimitate, quali i terreni delle stazioni di servizio o ancora, le cave.

Infatti, a bene vedere, l’acquisto di un vigneto si caratterizza per la compresenza di 2 elementi: da un lato, vi è il terreno che, come detto, non si può considerare ammortizzabile, il vigneto che, come affermato dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27/E/2003, è qualificabile quale impianto.

Ricondotto il vigneto tra gli impianti sorge un problema derivante dalla circostanza che il D.M. 31.12.1988 con cui vengono determinati i coefficienti di ammortamento dei vari beni non contempla la casistica dei vigneti (ma del resto nemmeno di altre piante pluriennali).

Per costruire un corretto piano di ammortamento, è necessario avere a mente il concetto stesso di ammortamento, con la conseguenza che, per i primi 2/3 anni, si ritiene che non si dovrà procedere in quanto il vigneto non è produttivo.

Decorso questo primo periodo in media il costo dell’impianto viene fatto concorrere in un periodo compreso tra i 15 e i 20 anni.

Tuttavia, il vigneto si compone di vari elementi quali le barbatelle, i pali, i fili, i tubi per l’irrigazione, nonché le reti antigrandine e, allora, bisogna interrogarsi sul corretto trattamento da riservare ai costi che l’azienda sostiene nel caso debba intervenire sugli stessi con una sostituzione.

In particolare, le problematiche interpretative si possono manifestare quando la sostituzione avviene in corso di ammortamento del vigneto; infatti, differente sarà il comportamento contabile da tenere a seconda che l’intervento si consideri di natura ordinaria o straordinaria.

A tal fine, torna utile quanto affermato dall’Oic 16 che, in tema di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiama il concetto di “rinnovo”, che sembra estendibile anche alla fattispecie del vigneto. La sostituzione di alcune componenti dell’investimento iniziale è compatibile con l’intento di “mantenerne l’integrità” e, quindi, risulta corretto gestire tali interventi come manutenzione ordinaria da spesare a Conto economico.

Se, al contrario, l’intervento di manutenzione/sostituzione, si dovesse classificare quale evento straordinario con conseguente sostituzione massiva di barbatelle e/o filari, la corretta procedura contabile prevede lo stralcio del valore contabile residuo dell’investimento originario e la successiva capitalizzazione dei costi sostenuti per la sostituzione.

Ma gli interventi sui vigneti possono derivare anche da intenti migliorativi sugli stessi, si pensi alla predisposizione di barriere protettive dagli ungulati o altri animali; in tali casi, si ritiene, in ragione della ratio sottesa all’intervento, di capitalizzare i costi a incremento dell’investimento “vignetooriginariamente effettuato.

Come noto il settore primario, in ragione del ruolo che svolge all’interno della società, gode di un supporto che si traduce, tra gli altri, nell’erogazione di contributi, nel nostro caso, a parziale copertura dei costi sostenuti per la ristrutturazione dei vigneti. Tali contributi sono da trattare quali contributi in conto impianti e, quindi, devono essere alternativamente contabilizzati o a diretta riduzione dei costi dell’investimento, oppure riscontati a Conto economico proporzionalmente alle quote di ammortamento, con l’accortezza, come poc’anzi evidenziato, di conteggiare il periodo necessario, affinché l’investimento possa considerarsi “entrato in funzione”.