Compensazione orizzontale: la sospensione “preventiva” della delega di pagamento e criticità operative
di Chiara GrandiGiuseppe StagnoliLe disposizioni normative – che regolano la compensazione dei crediti erariali – sono numerose e caratterizzate da un approccio fortemente restrittivo ed hanno l’obiettivo dichiarato di contrastare il fenomeno dell’indebita compensazione.
In aggiunta, il Legislatore ha introdotto alcune misure che rafforzano il ruolo di controllore di cui è investita l’Amministrazione finanziaria, consentendole interventi mirati in presenza di compensazioni considerate potenzialmente rischiose.
Tra gli strumenti introdotti per garantire la correttezza delle compensazioni, il comma 49-ter, dell’articolo 37, D.L. 223/2006, attribuisce all’Agenzia delle entrate la facoltà di sospendere, per un periodo massimo di 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti, D.Lgs. 241/1997, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
Se, all’esito del controllo, il credito risulta correttamente compensato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati eseguiti alla data stessa della loro effettuazione; diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
L’attività dell’Agenzia delle entrate non interessa indiscriminatamente tutte le compensazioni, ma solo quelle che presentano “evidenti” profili di rischio, anche in base all’esperienza maturata nell’attività di controllo. In particolare, il livello di “rischiosità” delle deleghe è definito sulla base di precisi criteri, quali:
- tipologia dei debiti pagati;
- tipologia dei crediti compensati;
- coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 e articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006.
Nella prassi operativa, tali controlli stanno creando difficoltà significative per le imprese ed in particolare nei casi in cui la sospensione della delega derivi da problematiche di natura amministrativa e non da errori del contribuente.
Un esempio è rappresentato dai casi di sospensione della delega a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti per investimenti in beni strumentali 4.0, per i quali l’articolo 6, D.L. 39/2024, ha previsto, ai fini della fruizione, l’invio di una comunicazione preventiva al Ministero delle imprese e del made in Italy, per il tramite del GSE.
In queste circostanze, il flusso informativo tra gli enti coinvolti (MIMIT, GSE e Agenzia delle Entrate) non sempre avviene con la tempestività necessaria e ciò può portare alla paradossale situazione in cui il contribuente – pur avendo adempiuto agli obblighi comunicativi – si trovi con il modello di pagamento sospeso. Ciò perché, fino a che il MIMIT non invia i dati contenuti nella comunicazione all’Agenzia delle entrate, quest’ultima non si trova nella condizione di poter verificare la presenza del credito (che risulta, di fatto, inesistente) e, pertanto, procede al blocco della delega.
Se, decorsi i 30 giorni dalla data della sospensione del modello, l’Agenzia non dovesse ricevere dal MIMIT/GSE l’ammontare del credito utilizzabile, la delega di pagamento verrà automaticamente annullata, con la conseguenza che il versamento non si considererà effettuato (neppure per la parte eccedente la compensazione), ai sensi di quanto disposto dal comma 49-ter, dell’articolo 37, D.L. 223/2006, con le relative conseguenze sanzionatorie (i cui effetti potranno essere parzialmente limitati avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso).
Vale solo la pena ricordare che, con riferimento al divieto di compensazione assoluto in caso di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 100.000 euro, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006, la preclusione opera tutte le tipologie di credito, sia erariali che aventi natura agevolativa. Si precisa che, non rientrano nella predetta limitazione, i crediti maturati dal contribuente in qualità di sostituto di imposta (es. le somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale); in tal caso, il modello F24 verrà molto probabilmente temporaneamente sospeso (in quanto il sistema rileva la compensazione in presenza di debiti scaduti di importo superiore a 100.000 euro), salvo essere confermato una volta appurata la natura del credito utilizzato in compensazione.
Non vi è dubbio alcuno che le restrizioni e i controlli introdotti per contrastare l’indebita compensazione dei crediti erariali rappresentino uno strumento fondamentale per tutelare le entrate pubbliche. Tuttavia, le criticità operative, che emergono nella loro applicazione, rischiano di penalizzare i contribuenti virtuosi, con ripercussioni sul flusso di cassa delle imprese.
È auspicabile che l’Amministrazione finanziaria intervenga quanto prima per migliorare l’efficienza dei flussi informativi tra gli enti coinvolti, riducendo così le conseguenze negative per i contribuenti incolpevoli.
In attesa che ciò si verifichi, un consiglio può essere quello, nel caso in cui il contribuente voglia effettuare compensazioni che presentano profili di rischiosità, di provvedere all’invio telematico della delega di pagamento con alcuni giorni di anticipo rispetto al termine (pur mantenendo, come data di pagamento, quella di scadenza del versamento); ciò permetterebbe, in caso di ricezione di comunicazione di avvenuta sospensione del modello F24, di verificarne le motivazioni e valutarne l’annullamento – qualora effettivamente ci sia stata una compensazione in violazione (magari inconsapevole) di una delle norme sopra citate – e procedere ad un nuovo versamento entro la data di scadenza.
In alternativa, il contribuente potrebbe valutare l’opportunità di suddividere il pagamento in due deleghe distinte: una dedicata all’utilizzo del credito in compensazione e l’altra contenente esclusivamente gli importi a debito. Questo approccio consentirebbe, in caso di sospensione e successivo annullamento della delega con il credito, di limitare l’applicazione di eventuali sanzioni al solo importo indicato nella delega a saldo zero, evitando che le stesse si possano estendere all’intero ammontare dovuto. Tuttavia, questa strategia è applicabile solo quando gli importi a debito superano il valore del credito compensabile.