2 Dicembre 2024

Concordato biennale: limiti e criticità della riapertura dei termini

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

il D.L. 167/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14.11.2024, è intervenuto in materia di concordato preventivo biennale al fine (da molti auspicato) di prevedere una riapertura dei termini.

Ricordiamo, infatti, i diversi articoli di stampa in cui si invocava esplicitamente la riapertura dei termini, cui il Legislatore, almeno in un primo momento, non sembrava intenzionato a dare seguito, sia adducendo ragioni di carattere finanziario sia manifestando la volontà di appurare prima di tutto le maggiori imposte derivanti dal concordato biennale.

Evidentemente, dopo aver constatato l’adesione di una ridotta percentuale di contribuenti, il Legislatore si è convinto della necessità di concedere una riapertura dei termini nella speranza di raccogliere il consenso di quanti non sono ancora convinti di aderire al concordato biennale. E così abbiamo una nuova finestra temporale, che consente di aderire al concordato biennale entro il 12.12.2024.

Tuttavia, è bene subito precisare che tale riapertura è abbastanza limitata e non priva di criticità applicative.

Nello specifico, l’articolo 1, D.L. 167/2024, stabilisce che i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, di cui agli articoli da 10 a 22 del D.Lgs. 13/2024, possono prestare adesione al predetto concordato preventivo biennale entro il prossimo 12.12.2024, mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998.

Inoltre, la medesima disposizione prevede che l’esercizio di tale facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31.10.2024.

Infine, la novella precisa che l’adesione al concordato preventivo biennale, ai fini dell’articolo 2-quater, D.L. 113/2024, anche se avvenuta nel corso della nuova finestra temporale (ovvero, entro il 12.12.2024), si intende avvenuta entro il 31.10.2024.

Sulla base di quanto sopra, emerge innanzitutto la previsione di un presupposto che consente di sfruttare la riapertura dei termini. Occorre avere “validamente” presentato nei termini la dichiarazione dei redditi. Ciò significa che non possono sfruttare la riapertura dei termini coloro che non l’hanno presentata, nemmeno in ipotesi di dichiarazione tardiva.

Né tantomeno è possibile utilizzare la dichiarazione integrativa senza adesione da presentarsi entro il 12 dicembre al fine di “annullare” la dichiarazione di adesione presentata entro il 31 ottobre.

Sotto il profilo soggettivo, si evidenzia che, atteso il richiamo a coloro che non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del D.Lgs. 13/2024, appare evidente come la riapertura dei termini sia limitata ai soli soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA).

Dunque, restano esclusi i contribuenti in regime forfetario, per i quali il termine ultimo per aderire al concordato era quello (ormai scaduto) del 31.10.2024.

La disposizione citata, poi, non ammette un’eventuale variazione di imponibile nella dichiarazione integrativa rispetto a quella originaria. Ne deriva che l’accesso al concordato preventivo biennale non è consentito in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, per cui l’unica possibilità è quella di accettare formalmente la proposta di concordato.

Si rileva che l’adesione al concordato preventivo biennale entro il prossimo 12.12.2024, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, D.L. 167/2024, permette altresì di utilizzare il ravvedimento speciale di cui all’articolo 2-quater, D.L. 113/2024, al fine di condonare le annualità dal 2018 al 2022.

Da ultimo, occorre sottolineare che il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi risultava “problematico” per i contribuenti interessati alla riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale.

Si evidenzia infatti che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione integrativa è fissato al 12.12.2024, mentre la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi doveva essere pagata entro il 2.12.2024 (il 30 novembre cade di sabato), e quindi “prima” del termine ultimo concesso per aderire al concordato.

Al contribuente non rimaneva che fare ricorso al ravvedimento operoso, al fine di sanare eventuali omessi o insufficienti versamenti, applicando le nuove sanzioni previste dal D.Lgs. 87/2024, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario.

Tuttavia, un emendamento approvato al D.L. 155/2024, come confermato da un comunicato del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27.11.2024, proroga il termine del 2.12.2024 al 16.1.2025.

La novella interessa i contribuenti titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro ed esplica i suoi effetti anche per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.