Saldo Imu 2024: regime sanzionatorio e ravvedimento operoso
di Alessandro BonuzziEntro il prossimo 16.12.2024 deve essere versato il saldo Imu 2024, a conguaglio della prima rata liquidata entro lo scorso 17.6.2024, siccome calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni previste per l’anno in corso, le quali dovevano essere pubblicate sul sito internet del Mef entro lo scorso 28.10.2024.
Gli enti non commerciali sono tenuti, invece, a versare:
- entro il 16.12.2024 la seconda rata dell’Imu 2024, pari al 50% dell’imposta corrisposta per il 2023, avendo versato la prima rata nella stessa misura entro il 17.06.2024;
- entro il 16.2025, la terza rata dell’Imu 2024, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per il 2024, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito internet del Mef entro il 28.10.2024.
Il versamento può essere effettuato tramite il modello F24 ordinario oppure semplificato o mediante bollettino di c/c postale. I codici tributo da utilizzare nell’F24 sono qui di seguito indicati:
- 3912 per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914 per i terreni;
- 3916 per le aree fabbricabili;
- 3918 per gli altri fabbricati;
- 3925 per gli immobili ad uso produttivo categoria D – STATO;
- 3930 per gli immobili ad uso produttivo categoria D – COM.
Nel campo “codice ente/codice comune” della “Sezione Imu e altro tributi locali” del modello F24 va indicato il codice castale di 4 caratteri del Comune in cui è ubicato l’immobile soggetto a Imu.
Il contribuente non è tenuto a effettuare alcun versamento, quando l’Imu complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune è inferiore a 12 euro. Rientra, peraltro, nella facoltà regolamentare dello specifico Comune, individuare un importo minimo, al di sotto del quale il versamento dell’imposta non deve essere effettuato.
Il tardivo, nonché l’omesso versamento dell’Imu, entro le scadenze di legge, determina l’applicazione della sanzione amministrativa, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, con la possibilità comunque di beneficiare delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso, ex articolo 13, D.Lgs. 472/1997.
Con riferimento alla seconda rata Imu 2024, tornano applicabili le nuove misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dall’1.9.2024 in avanti. Si fa presente che, diversamente, al tardivo e/o omesso versamento della prima rata dell’Imu 2024 sono applicabili le vecchie misure sanzionatorie.
Sanzione da tardivo/omesso versamento | |||
Articolo 13 D.Lgs. 471/1997 | Violazione | Sanzioni per violazioni commesse fino al 31.8.2024 | Sanzioni per violazioni commesse dall’1.9.2024 |
Comma 1 primo periodo | Omesso/tardivo versamento | 30% | 25% |
Comma 1 secondo periodo | Omesso/tardivo versamento effettuato entro 90 giorni | 15% | 12,50% |
Comma 1 terzo periodo | Omesso/tardivo versamento effettuato entro 14 giorni | 1% per ogni giorno | 0,83% per ogni giorno |
Coniugando le nuove misure sanzionatorie previste per l’omesso e/o tardivo versamento con le riduzioni del ravvedimento operoso, la sanzione applicabile alla violazione risulta essere pari a:
- il 3,5714% (25%/7), se la regolarizzazione avviene oltre l’anno dalla scadenza;
- il 3,125% (25%/8), se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ed entro l’anno dalla scadenza;
- l’1,3889% (12,50%/9), se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno ma entro il 90° giorno dalla scadenza;
- l’1,25% (12,50%/10), se la regolarizzazione avviene dal 15° giorno ma entro il 30° giorno dalla scadenza;
- lo 0,0833% (0,83%/10), per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro il 14° giorno dalla scadenza.