9 Dicembre 2024

Come regolarizzare gli errori commessi in dichiarazione

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il nostro ordinamento consente al contribuente di emendare le dichiarazioni originariamente presentate, inserendo dei nuovi elementi rispetto a quelli già in precedenza portati a conoscenza all’Agenzia delle entrate.

Infatti, in un’ottica di cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, la possibilità di integrare la dichiarazione già presentata, abbinata all’istituto del ravvedimento operoso, assolve alla funzione di consentire la regolarizzazione spontanea di omissioni ed errori.

La nuova dichiarazione, redatta utilizzando i medesimi prestampati ministeriali, sostituisce quella precedentemente presentata, con il fine di porre rimedio agli errori formali ovvero di sanare gli errori sostanziali che incidono sulla determinazione delle imposte dovute.

In particolare, il nuovo invio può correggere o integrare dei dati conoscitivi che non influenzano la determinazione dell’imposta liquidata, oppure influire sulla determinazione della base imponibile e, di conseguenza, dell’imposta.

L’istituto della dichiarazione integrativa è regolato dall’articolo 2, commi 8, 8-bis e 8-ter, D.P.R. 322/1998, in merito alle dichiarazioni relative alle imposte sul reddito, all’Irap e alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Nel dettaglio, il comma 8, dell’articolo 2 citato, afferma: “Salva  l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1998, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Ai fini della presentazione di tale dichiarazione occorre, all’interno del frontespizio del modello Redditi PF 2024, indicare, nella casella denominata “Dichiarazione integrativa”:

  • il codice 1, nell’ipotesi stabilita dalla disposizione testé riportata, per presentazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione a seguito di comunicazioni inviate da parte dell’Agenzia delle entrate.

Di seguito, il comma 8-ter, dell’articolo 2 citato, afferma: “Le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione”.

Ne deriva che la casella successiva, e denominata “Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR n. 322/98)”, deve essere barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, entro i 120 giorni successivi alla scadenza di presentazione, al fine di modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione.

Presupposto affinché possa essere inviata una dichiarazione integrativa è l’esistenza di una dichiarazione validamente presentata.

Si ricorda che la dichiarazione è considerata valida se è:

  • tempestiva, ossia presentata nei termini di Legge o, comunque, non oltre 90 giorni dal termine di previsto dalla Legge;
  • redatta utilizzando prestampati conformi ai modelli approvati annualmente dall’Amministrazione finanziaria;
  • sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.