La rettifica e liquidazione della maggiore imposta derivante dalla dichiarazione di successione
di Gianfranco AnticoIl D.Lgs. 139/2024, di riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni, ha rimodulato l’articolo 34, D.Lgs. 346/1990; norma che si occupa della rettifica e liquidazione della maggiore imposta derivante dalla dichiarazione di successione.
In forza di quanto disposto dal novellato articolo 34, D.Lgs. 346/1990, l’ufficio, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale nella misura del 4,5% per ogni semestre compiuto.
Il comma 2, dell’articolo 34, D.Lgs. 346/1990, disciplina il contenuto dell’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta:
- la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati;
- l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate;
- l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, D.Lgs. 346/1990;
- l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante;
- l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni immobili e le aziende devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne è stato determinato il valore o il maggior valore.
Come si vede, rispetto alla precedente formulazione, non sono più presenti, fra l’altro, i beni o diritti alienati dal defunto negli ultimi 6 mesi.
La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo, se non sono osservate tali disposizioni.
Ricordiamo che, in forza del principio del contraddittorio preventivo, di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere.
Ai fini della rettifica, il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari è determinato dall’ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai comuni.
Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote, l’ufficio può tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche, secondo le disposizioni relative all’Iva.
Non sono rettificabili i valori degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a 65 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base. Tale norma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, che sono sottoposti alle ordinarie regole.
Per i fabbricati dichiarati per l’iscrizione nel catasto edilizio, ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione, l’applicazione del cd. valore automatico si applica a condizione:
- che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione;
- che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non può essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione della rendita, recante l’indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l’ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare;
- che la ricevuta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, sia prodotta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, il quale ne restituisce un esemplare con l’attestazione dell’avvenuta produzione.