I controlli di fine anno sulla disciplina Controlled Foreign Companies
di Ennio VialNella sesta giornata del Master Breve sono stati affrontati, tra gli altri, i temi della riforma della fiscalità internazionale introdotti ad opera del D. Lgs. 209/2023.
Tra le discipline interessate dalla riforma si annoverano anche quella relativa alla CFC e quella relativa ai dividendi paradisiaci.
A fine anno si deve sempre fare un controllo per monitorare se, in primo luogo, i redditi conseguiti dal socio residente in Italia di una controllata estera debbano essere tassati per trasparenza. In secondo luogo, si deve poi valutare se gli utili che verranno distribuiti successivamente e maturati in questo esercizio (2024) saranno considerati White o black.
In reazione al primo aspetto, si segnalala come la disciplina CFC abbia natura di norma antielusiva. La stessa è contenuta nell’articolo 167, Tuir.
In sostanza, la norma prevede che se un soggetto di qualsiasi natura, fiscalmente residente in Italia, controlla una società estera, a prescindere che questa sia residente nella Ue o in un Paese extracomunitario, i redditi da questa prodotti possano essere imputati per trasparenza in capo al socio controllante.
Ciò, tuttavia, nel rispetto di precise condizioni. Oltre ad essere un soggetto fiscalmente residente in Italia (trascuriamo per comodità il caso del soggetto non residente con la stabile organizzazione in Italia) è necessario detenere una partecipazione di controllo in una società estera.
In secondo luogo, è richiesto che la società estera svolga un’attività passiva e, nel contempo, sia soggetta a un regime impositivo particolarmente vantaggioso. L’attività passiva è elencata in 7 distinte casistiche nel comma 4, lett. b), dell’articolo 167, Tuir. Per quanto concerne, invece, il livello impositivo, la lettera a), del comma 4, prevede, come in passato, che il contribuente deve fare il confronto tra:
- la tassazione effettiva subita nel Paese estero e;
- la tassazione teorica che sarebbe stata subito in Italia (ancorché dimezzata).
Qualora la tassazione teorica italiana calcolata con aliquota del 12% (il 50% dell’Ires) sia superiore a quella effettiva estera, la società sarà considerata paradisiaca.
Dal 2024, è stata introdotta anche una norma volta a semplificare i conteggi degli operatori. In sostanza, solo per alcuni (in pratica quelli che sono soggetti a revisione), è possibile, in luogo di operare fastidiosi e complicati confronti tra la tassazione effettiva estera e quella teorica italiana, ritenere la società White solamente verificando che la stessa sia soggetta ad un livello impositivo di tassazione effettiva almeno pari al 15%.
Tale soglia, pertanto, rappresenta il cosiddetto minimo sindacale accettabile in ambito internazionale. Qualora la società estera svolga un’attività passiva e sia soggetta a regime impositivo particolarmente “leggero”, i redditi da questa prodotti saranno imputati per trasparenza al socio controllante. Tuttavia, egli potrà “giustificarsi” con l’esimente del comma 5, dell’articolo 167, Tuir, dimostrando che la società svolge attività economica effettiva.
Un tempo, questa esimente doveva essere dimostrata con l’interpello. Una decina di anni fa, l’interpello è divenuto facoltativo. Adesso l’interpello è un lusso concesso solo ad alcune ristrette categorie di contribuenti.
Da questa prima analisi, seppur superficiale, emerge in modo molto chiaro come la tassazione CFC possa intervenire in ipotesi abbastanza marginali, perché molto spesso le società estere non svolgono attività passiva, oppure il livello impositivo a cui sono soggette risulta accettabile.
Tuttavia, l’analisi deve essere svolta, perché non mancano i casi in cui se si scappa dalla disciplina CFC al limite attraverso l’esimente, potremmo incappare poi in una tassazione più onerosa dei dividendi successivamente distribuiti.
Ovviamente, è appena il caso di ricordare che, se i redditi sono assoggettati a tassazione per trasparenza, i successivi dividendi, nei limiti del reddito già tassato, non saranno fiscalmente rilevanti in Italia.
Il regime dei dividendi risulta oltremodo complesso, ma sarà approfondito in successivo intervento.
Questi aspetti e molti altri verranno approfonditi nel percorso fiscalità internazionale in pratica 2025 programmato a partire dal prossimo mese di gennaio 2025.