18 Dicembre 2024

Forfettari: la detenzione di partecipazioni in Srl o associazioni

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente approfondimento, sono state trattate le verifiche da effettuare al termine dell’esercizio al fine di capire se il regime è ancora applicabile nell’anno 2025.

Esiste, però, una verifica da effettuare in corso d’anno: la detenzione di partecipazioni in società a responsabilità limitata o in associazioni in partecipazione.

Infatti, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E/2019, ha affermato che “la causa ostativa riguardante le partecipazioni in SRL opera, assumerà rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente”.

A tale detenzione deve, però, come indicato dalla lett. d), del comma 57, dell’articolo 1, L. 190/2014, conseguire, in capo al contribuente forfettario, un controllo diretto o indiretto della società o dell’associazione in partecipazione.

Inoltre, è necessario che la società o l’associazione controllata eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella del socio titolare di partita Iva forfettario.

Ne consegue che non è possibile ravvisare incompatibilità nell’ipotesi in cui:

  • la partecipazione, anche di controllo, riguardi una società che svolge un’attività diversa rispetto a quella svolta dal soggetto;
  • la partecipazione sia minoritaria, seppur con riguardo ad una società che svolge un’attività affine a quella svolta dal soggetto.

In merito alla prima condizione, ossia di partecipazione che comporti un controllo diretto o indiretto, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il controllo è presente quando:

  • il contribuente, che applica il regime forfettario, partecipa al 50% + 1, esercitando, in questo modo, un controllo dominante nell’assemblea ordinaria (ma anche del 49%, come da risposta ad istanza di interpello n. 126/2019);
  • il controllo è esercitato in modo indiretto attraverso altre società ovvero tramite persone interposte (coniuge e parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo);
  • il controllo è esercitato a seguito di particolari condizioni contrattuali.

In merito alla tipologia di attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio titolare di partita Iva forfettario, non occorre avere riguardo unicamente al codice attività Ateco.

Infatti, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E/2019, ha chiarito che occorre avere riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla Srl o associazione, a prescindere dai codici Ateco dichiarati.

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che “la riconducibilità diretta o indiretta delle 2 attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla Srl direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito”.

Ne deriva che, occorre porre attenzione al fatto che il contribuente forfettario abbia fatturato alla società partecipata, posto comunque che le due attività devono considerarsi affini.

Di conseguenza, non è possibile ravvisare la riconducibilità diretto o indiretta se:

  • il contribuente forfettario non fattura alla società partecipata;
  • il contribuente forfettario fattura alla società partecipata, ma i costi sono da considerarsi interamente indeducibili;
  • il contribuente forfettario fattura alla società partecipata, ma l’attività è diversa sulla base dell’effettiva collocazione Ateco di tale attività.