9 Gennaio 2025

La nuova determinazione del reddito di lavoro autonomo

di Laura Mazzola
Scarica in PDF

Il comma 1, lett. b), dell’articolo 5, D.Lgs. 192/2024, sostituisce l’articolo 54, Tuir, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Nello specifico, nel nuovo articolo 54, Tuir, si introduce il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, simile a quello applicato ai lavoratori dipendenti: il reddito da lavoro autonomo è da calcolarsi sulla base della differenza tra tutti i proventi e i benefici ottenuti nel periodo di imposta e le relative spese sostenute per l’esercizio dell’attività.

Si conferma, inoltre, il principio di cassa, quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (compensi effettivamente percepiti e spese concretamente sostenute).

Si stabilisce, infatti, che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra:

  • tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione all’attività artistica o professionale;
  • e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V.

Quindi, la dicitura “compensi”, presente nel testo previgente, è sostituita dalla dicitura “somme e valori in genere a qualunque titolo”.

Oltre al principio di onnicomprensività, si rileva di particolare importanza l’indicazione finale introdotta nel nuovo testo, nella parte in cui evidenzia che “le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in ci gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta” si imputano al periodo d’imposta in cui sorge l’obbligo di effettuare, da parte del sostituto d’imposta, la ritenuta.

Si tratta, quindi, di una prima deroga al principio di cassa, in quanto, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il momento di percezione del compenso può risultare diverso rispetto a quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, se non regolato in contanti.

Tenuto conto delle problematiche sorte in passato a fronte del “disallineamento”, su diversi periodi d’imposta, tra i momenti di percepimento delle somme, da parte del professionista, e pagamento delle ritenute, da parte del committente, ora si prevede che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta d’acconto.

Non si tratta, quindi, di una novità di poco conto, nell’ambito della determinazione del reddito professionale, considerata anche la frequenza delle operazioni di pagamento con mezzi diversi dal contante eseguite a fine anno.

Resta fermo che, nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d’imposta in cui è stato percepito secondo l’ordinario criterio di tassazione di cassa.

Il nuovo testo dell’articolo 54, Tuir, prosegue prevedendo, al comma 2, delle specifiche esclusioni di somme dalla concorrenza alla formazione del reddito.

Nel nuovo testo, oltre alla non concorrenza collegata ai contributi previdenziali e assistenziali, non concorrono alla formazione del reddito né i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e riaddebitate né i riaddebiti ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività.