15 Gennaio 2025

Tax Control Framework: requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

L’adozione di un sistema di rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework) permette l’adesione al regime di adempimento collaborativo, istituto introdotto dal D.Lgs. 128/2015 e, recentemente, modificato dal D.Lgs. 221/2023. Quest’ultima riforma può considerarsi ormai operativa attesa l’emanazione sia del decreto attuativo n. 212 del 12.11.2024, in vigore dal prossimo 18.1.2025, sia del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17.12.2024, che ha approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”.

In particolare, è interessante analizzare il citato D.M. 12.11.2024, n. 212, Regolamento recante la disciplina dei requisiti, compiti e adempimenti connessi all’attività di certificazione del sistema di gestione e controllo del rischio fiscale, in quanto rappresenta una novità assoluta in materia di adempimento collaborativo e offre nuove opportunità per i professionisti abilitati, anche se a fronte di una formazione ad hoc e di “pesanti” responsabilità.

Prima di tutto, occorre evidenziare che la suddetta attività di certificazione è riservata agli avvocati ed ai commercialisti, secondo il regolamento di cui dovranno dotarsi rispettivamente il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Possono chiedere l’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati i professionisti che risultino iscritti all’albo professionale di appartenenza da più di cinque anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. Ciò significa che i professionisti:

  1. non devono aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati indicati nell’articolo 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III, e di cui all’articolo 640, comma 1, c.p.;
  2. non devono integrare le cause di esclusione di cui all’articolo 94, comma 2, D.Lgs. 36/2023;
  3. non devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2382, cod. civ.

Inoltre, i professionisti devono essere in possesso di competenze e capacità professionali in materia di:

  1. sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
  2. principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione;
  3. diritto tributario.

Il possesso dei requisiti di professionalità è attestato dall’Ordine professionale di appartenenza del singolo professionista. Il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione dei requisiti di professionalità.

Nel definire il contenuto della domanda di iscrizione al citato elenco, è stabilito che i professionisti rendano le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 circa:

  • la pendenza di procedimenti per i reati sopra indicati di cui hanno formale conoscenza;
  • ovvero la sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000.

Inoltre, i Consigli nazionali di appartenenza, qualora dovessero realizzare le fattispecie suindicate, con provvedimento motivato, possono esprimere diniego all’iscrizione nell’elenco dei certificatori o ammetterla con prescrizioni. Qualora, invece, le fattispecie descritte emergano successivamente all’iscrizione, i medesimi Consigli procedono al riesame dell’iscrizione nell’elenco.

Il regolamento dispone, altresì, che è infedele la certificazione resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione medesima e quelli esibiti dal contribuente, ovvero quando il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento. In tale ipotesi, il Consiglio nazionale di appartenenza deve procedere immediatamente alla sospensione dell’iscrizione del professionista nell’elenco, garantendogli il diritto a essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa. L’eventuale provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea deve essere comunicato tempestivamente dal Consiglio nazionale al Consiglio dell’ordine di appartenenza per l’avvio del procedimento disciplinare.

Infine, il professionista abilitato e incaricato del rilascio della certificazione deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l’incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale. Ciò significa che questi deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette. Ad esempio, il certificatore non può accettare l’incarico, laddove in relazione al soggetto che ha conferito l’incarico, alle società da questo controllate, alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo:

  • rivesta cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo;
  • sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci;
  • detenga strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno;
  • abbia già svolto il medesimo incarico per tre volte consecutive, salvo che siano decorsi sei anni dalla sottoscrizione dell’ultima certificazione.