16 Gennaio 2025

Nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale: la vigilanza nelle imprese appartenenti a gruppi societari

di Fabio LanduzziGian Luca Ancarani
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Nel set delle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, pubblicate nella versione aggiornata dal CNDCEC nel dicembre 2024, e in vigore dall’1.1.2025, sono presenti, in particolare, due Norme relative al ruolo del sindaco in imprese appartenenti a gruppi societari; si tratta della:

  • Norma 5.6, relativa alla vigilanza del Collegio sindacale nel gruppo di imprese, la quale, come espressamente indicato anche nella Prefazione dello stesso documento, risponde alla crescente esigenza di soffermarsi in modo specifico sulle dinamiche del gruppo di imprese e sulla collaborazione e integrazione tra le stesse; e della
  • Norma 5.7, relativa alla dinamica del rapporto con gli organi di controllo delle società controllate da quella presso cui svolge le proprie funzioni il Collegio sindacale. In primo luogo, la Norma 5.6 sottolinea la necessità che l’organo di controllo appuri se, al di là degli aspetti formali, sussista, in concreto, l’esercizio di una attività di direzione e coordinamento in quanto, in caso affermativo, il Collegio sindacale sarà chiamato a verificare inter alia:
  1. il corretto adempimento degli obblighi pubblicitari prescritti dalla normativa civilistica, sia presso i competenti registri delle imprese, come pure negli atti e nella corrispondenza delle imprese;
  2. la rispondenza ai principi di corretta amministrazione delle decisioni assunte dagli amministratori della controllante, con particolare riguardo a possibili danni che potrebbero essere procurati a carico delle società controllate;
  3. presso le imprese controllate, una particolare attenzione sarà riferita alle decisioni assunte dagli amministratori quando queste sono influenzate da un interesse di gruppo.

A quest’ultimo riguardo, le direttive impartite dal management della controllante all’organo di amministrazione della controllata potrebbero essere tali da determinare riflessi negativi o pregiudizievoli rispetto agli interessi individuali della società, se considerata come singola entità legale; in questa circostanza, il Collegio sindacale della controllata dovrà porre la sua attenzione sul fatto che tali decisioni siano adeguatamente motivate e che nei relativi verbali siano indicati, sotto la responsabilità degli amministratori della società stessa, gli attesi vantaggi compensativi.

Nel novero delle possibili relazioni infragruppo, la Norma 5.6 pone particolare enfasi al comparto finanziario, e quindi alle operazioni di finanziamento e alla concessione di garanzie, rispetto alle quali sarà onere dell’organo di amministrazione compiere tutte le opportune valutazioni circa il fatto che tali operazioni possano o meno essere giustificate in ragione degli interessi del gruppo, e dei ragionevoli vantaggi compensativi fruibili dalla controllata. La Norma riporta, a titolo esemplificativo, il caso della apparente diseconomicità di un atto, quando isolatamente considerato, ma che trova la sua giustificazione nel quadro dei più ampi benefici, diretti e/o indiretti, rivenienti dall’appartenenza stessa al gruppo.

In questo contesto, è importante sottolineare come la Norma in commento chiarisca che il Collegio sindacale non ha comunque titolo per entrare nel merito delle singole deliberazioni, dovendo invece verificare che le decisioni dell’organo gestorio siano “opportunamente motivate e conformi al principio di corretta gestione”, dando infine menzione di tali operazioni nella relazione da predisporre ai sensi dell’articolo 2428, cod. civ.

La successiva Norma 5.7 si riferisce alla vigilanza del Collegio sindacale sull’attività della società svolta per tramite delle imprese dalla stessa controllate, la quale si espleta attraverso l’assunzione e lo scambio di informazioni con gli organi di amministrazione e di controllo di tali imprese.

In particolare, il Collegio sindacale della controllante potrà:

  • fare richiesta agli amministratori della società di informazioni relative alle controllate, anche in relazione a uno o a taluni specifici affari;
  • scambiare informazioni con gli organi di amministrazione e gli organi di controllo delle controllate, attraverso le modalità e le forme che potranno essere ritenute più adeguate al caso specifico.

La Norma 5.7 individua alcune informazioni rilevanti, quali quelle relative:

  1. al funzionamento dei sistemi di amministrazione e controllo;
  2. all’andamento della gestione;
  3. alle eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento dell’attività di vigilanza.

Si collega al tema qui rappresentato, quanto forma oggetto della Norma 3.9 relativa alla vigilanza del Collegio sindacale in ordine al bilancio consolidato; viene precisato che il Collegio sindacale non ha alcun obbligo di predisporre una relazione sul bilancio consolidato e né di esprimere giudizi sullo stesso che, peraltro, non è neppure oggetto di approvazione da parte dei soci.

L’organo di controllo potrà, quindi, riassumere in un apposito paragrafo della propria relazione destinata all’assemblea dei soci chiamata alla approvazione del bilancio d’esercizio, gli esiti della attività di vigilanza riferita in generale ai canoni di corretta amministrazione, come sopra esposti e trattati nelle Norme di comportamento precedentemente affrontate.

Occorre, infine, ricordare, che il CNDCEC, nel giugno 2024, ha reso disponibile un modello di relazione del Collegio sindacale non incaricato della revisione legale riferito al caso specifico dell’organo di controllo di società capogruppo.