12 Febbraio 2025

“Superbonus” edilizio: l’esibizione di fatture oggettivamente inesistenti, destinate a creare crediti fiscali illegittimi, costituisce il fumus dei reati di falsa fatturazione e indebita compensazione

di Gaetano Murano
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38161/2024, rinnova il principio secondo cui le frodi correlate all’abuso delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa sul c.d. “superbonus” possono – in astratto – essere dirette sia nei confronti degli istituti di credito, sia dello Stato, con condotte concorrenti; le stesse generano un profitto identificabile sia nel denaro derivante dalla monetizzazione del credito, sia nella proiezione cartolare di tale credito, ceduto alle banche.

Il meccanismo truffaldino – che caratterizza la maggior parte delle azioni fraudolente connesse all’abuso delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. 34/2020 – richiede dunque la presentazione di fatture per operazioni di fatto inesistenti, ma idonee a generare un credito fiscale illegittimo, cedibile e monetizzabile.

 

Il caso esaminato

La pronuncia in commento esamina in dettaglio il ricorso presentato da alcuni contribuenti avverso la pronuncia del Tribunale per le misure cautelari reali competente territorialmente che – decidendo in merito all’appello avanzato dal PM contro l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo “impeditivo” delle società facenti capo ai medesimi – ha:

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