14 Febbraio 2025

L’indebita detrazione Iva è assorbita nell’infedele dichiarazione

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 87/2024, di riforma del sistema sanzionatorio, ha modificato l’articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997, a mente del quale chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70% dell’ammontare della detrazione compiuta.

Nel caso di applicazione dell’imposta con aliquota superiore a quella prevista per l’operazione, o di applicazione dell’imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al sopra, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti, D.P.R. 633/1972, della sola imposta effettivamente dovuta, in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione posta in essere.

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