Ai fini Iva, il rimborso delle spese sostenute dal professionista è, in linea generale, imponibile ad Iva, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15, comma 1, n. 3), D.P.R. 633/1972, che esclude da Iva le spese sostenute in nome e per conto del committente, ossia nell’ambito di un mandato con rappresentanza. All’atto pratico, l’applicazione di questa esclusione è limitata a quelle fattispecie in cui il documento di spesa è intestato al committente ed il professionista si limita ad anticipare la spesa per poi chiederne il rimborso (l’esempio tipico è rappresentato dal notaio che anticipa le spese di registrazione di un atto).
In tal caso, anche ai fini contabili, non si ha alcun impatto economico, ma si realizza solamente un rapporto di credito-debito. Tuttavia, tale esclusione non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui il professionista esegue una trasferta per contro del committente, ed in tale occasione sostiene delle spese di vitto, alloggio e viaggio che, al termine dell’incarico, riaddebita in fattura al committente unitamente al proprio compenso. In tale ipotesi, infatti, le spese sono anticipate solamente per conto del committente, ma direttamente a nome del professionista.
Pertanto, il riaddebito deve essere soggetto ad Iva, anche se trova applicazione l’esclusione della formazione del reddito, di cui all’articolo 54, Tuir. In buona sostanza, si assiste ad un disallineamento tra la disciplina prevista per le imposte sui redditi e quella contenuta nelle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972.
Va anche segnalato che il riaddebito al committente deve avvenire applicando l’aliquota ordinaria del 22%, anche laddove la spesa sostenuta dal professionista sconti un’aliquota ridotta come, ad esempio, per le spese alberghiere e di ristorazione (soggette ad Iva al 10%). Infatti, non è possibile inquadrare il sostenimento di tali costi nell’ambito di un mandato senza rappresentanza (che consentirebbe di “omologare” oggettivamente la spesa anche nel ribaltamento al committente), poiché l’oggetto dell’incarico al professionista è l’esecuzione di un incarico professionale e non l’acquisto di un servizio alberghiero o di ristorazione. Allo stesso modo, restano ferme le norme che prevedono l’indetraibilità oggettiva dell’Iva, di cui all’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 come, ad esempio, per le prestazioni di trasporto di persone (lett. e).
Resta, invece, confermata la detrazione dell’imposta per le spese alberghiere e di ristorazione, qualora documentate da fattura, ed a condizione che il diritto sia esercitato entro i termini previsti dall’articolo 19 del D.P.R. 633/1972.
Va, infine, ricordato che, il medesimo trattamento Iva qui descritto si realizza anche laddove le spese sostenute dal professionista divengano deducibili dal reddito di lavoro autonomo a fronte del mancato incasso del corrispettivo addebitato al committente (al cui interno vi sono anche le spese). Il comma 2, dell’articolo 54-ter, Tuir, infatti, consente la deduzione qualora il committente sia stato assoggettato ad una procedura prevista nel Codice della crisi d’impresa, oppure laddove la procedura esecutiva sia rimasta infruttuosa, o infine se il credito si sia prescritto.