14 Marzo 2025

Acquisto di fabbricato collabente e agevolazione “prima casa”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Secondo una recente sentenza della Cassazione (n. 3913/2025) la fruizione dell’agevolazione prima casa può avere ad oggetto anche un immobile non idoneo ai fini abitativi al momento dell’acquisto (fabbricato collabente iscritto nella categoria F/2), rilevando la successiva destinazione abitativa a seguito degli interventi edilizi che si rendono necessari. Preliminarmente, si ricorda che l’acquisto di un immobile abitativo, fruendo dell’agevolazione prima casa, richiede la presenza di numerosi requisiti. In particolare, l’acquirente può beneficiare di tale agevolazione (pagando il 4% di Iva o il 2% di imposta di registro), sempreché sussistano le condizioni previste dalla Nota II-bis), all’articolo 1, Tariffa, Parte I, allegata al Tuir, ovvero che quest’ultimo dichiari, nell’atto di acquisto (e a pena di decadenza dell’agevolazione in commento):

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