Il contratto di associazione in partecipazione
di Viviana GrippoL’associazione in partecipazione è una forma contrattuale regolata dal codice civile all’articolo 2549 e seguenti, con la quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili dell’impresa o a quelli di uno o più affari dietro apporto di:
- lavoro,
- capitale,
- lavoro e capitale.
Questa forma “collaborativa” si è prestata nel tempo a svariati abusi, con conseguente necessità di una rivisitazione dell’istituto avvenuta ad opera della “legge Fornero”; secondo le indicazioni pervenute da questa riforma, non si realizza una associazione in partecipazione, ma bensì un rapporto di lavoro subordinato, ogni volta che:
- il numero degli associati per la medesima attività sia maggiore a tre (ad esclusione dei parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo);
- nell’ambito del rapporto non si verifichi realmente la partecipazione agli utili o non avvenga la consegna del rendiconto obbligatorio ex articolo 2552 cod. civ.;
- l’apporto non presenti i requisiti di cui all’articolo 69-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. 276/2003, ovverosia: “che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi”.
Tali indicazioni si rendono applicabili ai rapporti di lavoro non già in essere all’entrata in vigore della legge 92/2012.
Successivamente è intervenuto il D.Lgs. 81/2015 che ha definitivamente abrogato tale forma di prestazione di lavoro per le persone fisiche a far data dal 25 giugno 2015, fatte salve le posizioni in essere che resteranno valide fino a scadenza.
Occupiamoci degli aspetti contabili. In merito all’associante, nel caso in cui il contratto sia di solo lavoro, all’atto della maturazione del compenso dell’associato occorrerà rilevare la nascita del relativo debito:
Associato c/partecipazione a Debiti vs Associato
Al pagamento delle competenze occorrerà rilevare il debito verso l’erario per le ritenute dovute:
Debiti vs Associato a Diversi
a Erario c/ ritenute
a Banca c/c
Seguirà quindi il pagamento della ritenuta come di norma entro il 16 del mese successivo.
Le scritture dell’associante sarebbero diverse se si trattasse di un apporto di capitale. In tal caso la prima scrittura sarà la rilevazione dell’apporto di denaro:
Banca c/c a Debiti vs Associato
Alla maturazione degli utili spettanti occorrerà rilevare:
Associato c/apporto a Debiti vs Associato
Al momento del pagamento degli utili o alla restituzione del capitale occorrerà rilevare:
Debiti vs Associato a Banca c/c
In questa ultima fattispecie, con apporto di capitale posto in essere da parte di socio non persona fisica, l’associato dovrà rilevare a sua volta la nascita del credito all’atto del pagamento del capitale:
Crediti vs Associante a Banca c/c
Mentre alla maturazione degli utili dovrà rilevare:
Crediti vs Associante a Ricavi
All’atto dell’incasso degli utili e alla restituzione del capitale si procederà alla chiusura dei crediti verso l’associante:
Banca c/c a Crediti vs Associante
Altra ipotesi possibile è che l’attività gestita in associazione non presenti utili ma perdite; in tal caso le scritture contabili dell’associante e dell’associato saranno le medesime di cui sopra con la sola differenza delle rilevazioni da eseguirsi all’atto della maturazione della perdita. In tale circostanza, l’associante rileverà la seguente scrittura:
Debiti vs Associato a Proventi diversi
Tali proventi dovranno essere rilevati in conto economico voce C16d.
Mentre l’associato rileverà la seguente scrittura:
Oneri diversi a Credito vs Associante
Tali oneri saranno iscritti nella voce di conto economico C17.