Previdenza complementare: deducibilità ai fini Irpef
di Giovanna GrecoI contributi versati dai soggetti Irpef a forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini reddituali fino a un importo massimo annuo pari ad € 5.164,57. Gli strumenti di previdenza che concedono la possibilità di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale sono due:
- i piani pensionistici individuali (Pip);
- i fondi pensione.
Per usufruire della deducibilità ai fini Irpef dei contributi versati è però necessario rispettare alcune regole di seguito elencate:
- nel limite annuo di € 5.164,57 rientrano tutti i contributi sia personali sia a carico del datore di lavoro;
- il reddito da cui dedurre i contributi può essere di qualsiasi tipo (dipendente, autonomo, di impresa, ecc.);
- non è obbligatorio versare anche il TFR ma, nel caso si versi, non rientra nel limite massimo di deducibilità;
- è possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore di un proprio familiare “fiscalmente a carico”. Infatti, qualora il familiare a carico non possa dedurre per intero i contributi versati la parte di contributo che rimane può essere dedotta da chi ha effettuato il versamento.
Per i dipendenti del settore pubblico valgono regole diverse. I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra:
- l’importo di € 5.164,57 annui;
- il 12% del reddito complessivo;
- il doppio del TFR versato alla previdenza complementare.
Al fine di godere della deduzione fiscale è necessario che il contribuente abbia un debito Irpef da pagare. Qualora vi sia incapienza la quota parte dei contributi versati e non dedotti non sarà tassata al momento della liquidazione della prestazione. Affinché ciò accada è necessario che il contribuente comunichi alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto in dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.
Se, invece, i contributi non dedotti non vengano comunicati si pagheranno le imposte anche sulla quota parte incapiente.
I contributi versati a forme di previdenza complementare devono essere indicati nel quadro E del modello 730 o nel quadro RP del modello Unico, al fine di beneficiare della deduzione fiscale. Tali contributi devono essere indicati al rigo 27, oppure al rigo 28 se si tratta di contributi relativi a lavoratori di prima occupazione. Nel dettaglio:
- nel Rigo 27, “Contributi a deducibilità ordinaria”, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali. I dipendenti pubblici devono compilare tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico;
- nel Rigo 28, “Contributi versati da lavoratori di prima occupazione”, i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, possono dedurre i contributi versati entro il limite di € 5.164,57. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite suddetto, possono usufruire di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di € 5.164,57 incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra € 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad € 2.582,29. A partire dall’anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417.
15 Ottobre 2017 a 20:54
Non mi è chiara una norma relativa alla deduzione (euro 5.164,57). dal reddito imponibile. Infatti nel Vs. articolo si parla, che in questa quota rientrano anche i contributi versati a titolo personale sia a carico del datore del lavoro. Si intende che dalla cifra sopra esposta concorrono a formatre la deducibilità anche gli importi versati all’Inps, sia a titolo personale (rilevabili dal cedolino degli stipendi) che la quota a carico del lavoratore?
Se cosi fosse, rimarrebbe ben poco spazio per la deducibilità dei controbuti volontari fatti a titolo di previdenza complementare. In particolare chi gode di redditio medi, avrebbe già saturato la disponibilità.
E’ corretto? Grazie.