Nelle consegne con ddt rileva il momento della fatturazione differita?
di Luigi ScappiniIl regime Iva per l’agricoltura, delineato con gli articoli 34 e 34-bis, DPR 633/1972, in recepimento del dettato comunitario, risolvendosi in un regime speciale di detrazione dell’Iva, in quanto essa viene determinata in via forfettaria e quindi sterilizzando quella che realmente è stata sostenuta dal contribuente, rappresenta un vero e proprio strumento politico in mano ai legislatori dei vari Paesi comunitari.
Tale affermazione trova conferma da ultimo nella decisione presa con la L. 208/2015, la Legge di Stabilità per il 2016, con cui è stato previsto, con effetto dal 1° gennaio 2016, l’innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di prodotti del settore lattiero-caseario e a quelle di animali vivi della specie bovina e suina, settori in difficoltà.
L’individuazione di tali nuove percentuali, a regime per il settore lattiero-caseario e temporanee, per il solo 2016, per quanto concerne bovini e suini, era demandata a un decreto ministeriale, emanato in data 26 gennaio 2016 e pubblicato sulla G.U. del 17 febbraio 2016, creando non poche difficoltà per operatori del settore.
L’Agenzia delle entrate, con successiva circolare n. 19/E del 6 maggio 2016 ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine alla novità.
In particolare, atteso la mancanza di linearità del dato normativo, l’Agenzia delle Entrate, basandosi anche su quanto emerge dalla Relazione di accompagnamento al decreto, ha evidenziando come la norma nel richiamare il punto n. 9) della tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/1972, faccia espresso riferimento alla voce 04.01 della tariffa doganale: voce che comprende anche yoghurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello o latte battuto ed altri tipi di latte fermentati ed acidificati; ne consegue quindi che la nuova percentuale di compensazione risulta applicabile anche ai suddetti prodotti.
La circolare, al fine di semplificare l’applicazione delle novità, analizza alcune fattispecie precipue del comparto agricolo, per offrire una guida pratica nell’individuazione delle corrette percentuali di compensazione (vecchie o nuove) da applicare.
Principio guida è l’articolo 6, DPR 633/1972 che individua l’esigibilità dell’imposta al momento di effettuazione dell’operazione e quindi, per quanto riguarda le cessioni di beni mobili alla consegna o spedizione.
Quello che non convince appieno nella circolare è il passaggio in cui si afferma che nel caso di fatturazione differita, in applicazione della deroga concessa dall’articolo 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972, per il caso di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento analogo, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, rileva il momento di fatturazione.
L’affermazione non è di poco conto, atteso che in tal caso la norma consente l’emissione della fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della/e operazione/i (cd. fattura differita).
La circolare prosegue affermando come nel caso di consegne eseguite nel mese di dicembre 2015 con relativa fattura emessa nel successivo mese di gennaio 2016, in sede di liquidazione, da effettuarsi alternativamente a gennaio o nel primo trimestre 2016, si renderanno applicabili le nuove aliquote compensative.
A nostro avviso, al contrario, si dovranno seguire le ordinarie regole e quindi si dovrà aver riguardo alla data di consegna/spedizione del bene, ragion per cui, in caso di consegna nel 2015, le aliquote applicabili saranno le “vecchie”.
Il differimento della fatturazione non modifica il momento di effettuazione dell’operazione, momento che, tra le altre cose, non viene nemmeno scalfito in ipotesi di cessione di prodotti con prezzo da determinare per le quali, secondo il D.M. 15 novembre 1975, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui il prezzo è noto o è stato comunque determinato. Il differimento rileva ai soli fini pratici della fatturazione.
Se dovesse essere mantenuta l’impostazione, e quindi in assenza di un chiarimento o di una rettifica da parte dell’Agenzia delle entrate, tale interpretazione, o per meglio dire slittamento del momento in cui una cessione di beni si considera effettuata ai fini Iva, da quello di consegna o spedizione tramite ddt a quello di effettiva fatturazione, andrebbe a impattare su tutti i settori e non solamente quello agricolo, essendo incise le regole generali e non quelle specifiche di cui agli articoli 34 e 34-bis, DPR 633/1972.