19 Maggio 2016

“Riliquidazione” del credito per imposte estere

di Fabio Landuzzi
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Accade non di rado che ad una società che produce redditi esteri, e che beneficia pertanto del credito per imposte assolte all’estero, sopraggiunga con ritardo il pagamento di ulteriori imposte estere a valere sullo stesso reddito per il quale la detrazione è stata già fruita. In questa situazione si applica la regola prevista dal comma 7 dell’articolo 165 del Tuir: occorre perciò procedere alla “riliquidazione” del credito per imposte estere, la quale va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte assolte sul reddito estero assumono carattere definitivo.

Tuttavia, anche in questa circostanza, la quota di imposta italiana da comparare al totale delle imposte estere (somma dell’imposta originaria e di quella sopraggiunta) assolte per quello Stato e quel periodo d’imposta, deve essere ridotta del credito già fruito al fine di evitare una duplicazione del recupero, ed inoltre la detrazione complessivamente spettante alla società non potrà comunque essere superiore all’imposta dovuta nel periodo in cui il reddito estero ha concorso alla formazione dell’imponibile fiscale.

Pertanto, nella prima dichiarazione dei redditi utile, ovvero in quella relativa al periodo d’imposta in cui le sopravvenute imposte estere sono assolte in via definitiva, si dovrà procedere ad una riliquidazione del credito per imposte estere, come se dette imposte fossero state assolte per il loro intero importo, ed a titolo definitivo, nel periodo d’imposta di competenza del reddito estero. Quindi, la riliquidazione del credito per imposte estere va calcolata avuto riguardo alla dichiarazione del periodo d’imposta di tassazione del reddito estero, ma la ulteriore eventuale detrazione va sottratta dall’imposta della prima dichiarazione utile successiva al periodo in cui le nuove imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.

Il fatto che siano sopraggiunte nuove imposte estere per un periodo pregresso può essere idealmente dovuto a due circostanze.

La prima è quella in cui, pur restando inalterato il reddito estero tassato, l’Autorità fiscale estera ha liquidato un importo suppletivo di imposte su detto reddito; in questa circostanza, non si ha evidentemente neppure un effetto di incremento del reddito estero imponibile in Italia, per cui per la riliquidazione del credito per imposte estere assume rilievo esclusivamente l’ammontare delle nuove imposte assolte a titolo definitivo.

La seconda circostanza, invece, trae origine da una rettifica in aumento del reddito estero imponibile; in questo caso, nell’applicare la regola sopra enunciata e contenuta al comma 7 dell’articolo 165 del Tuir, occorrerà considerare anche l’incremento del reddito complessivo imponibile se il periodo d’imposta di competenza per la tassazione del reddito estero è ancora aperto ai termini per l’accertamento.

Nel caso in cui invece siano decorsi i termini per l’accertamento del periodo d’imposta in cui il reddito estero ha concorso alla tassazione, il maggior reddito estero non sarà considerato ai fini della determinazione delle imposte dovute in Italia; quindi, le maggiori imposte estere saranno recuperabili ex articolo 165, comma 7, del Tuir, tenendo ferma, ai fini del rapporto, l’imposta italiana e cambiando l’importo dell’imposta estera, aumentata appunto di quanto ulteriormente pagato.

Infine, una fattispecie più rara a riscontrarsi, ma che richiede comunque la necessità di una gestione postuma del credito per imposte estere, si ha quando lo Stato estero dispone un rimborso parziale dell’imposta a suo tempo assolta a titolo definitivo. Anche in questo caso è richiesta la “riliquidazione” del credito per imposte estere che, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe avvenire con lo strumento della dichiarazione integrativa a sfavore del periodo in cui il reddito estero ha concorso a tassazione; in questa dichiarazione, quindi, sarà rideterminato il credito per imposte estere assumendo un ammontare di imposta ridotto di quanto ha formato oggetto di rimborso. In questa circostanza è peraltro più che ragionevole escludere l’irrogazione di sanzioni a carico del contribuente, trattandosi di una riliquidazione nient’affatto dipendente da comportamenti a lui imputabili.