16 Maggio 2016

Mensa scolastica detraibile con certificazione del pagamento

di Fabio Garrini
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Tra la diverse fattispecie di oneri detraibili, l’ipotesi che per l’anno 2015 ha subito l’evoluzione più marcata è certamente quella relativa alle spese di istruzione. All’interno della circolare n. 3/E, pubblicata lo scorso 2 marzo 2016, sono state rese le prime indicazioni riguardanti tali spese e le novità introdotte, (al riguardo si veda “Le novità sulla detrazione Irpef per le spese di istruzione“); più recentemente l’Agenzia è intervenuta con la circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, chiarendo, in particolare, le modalità di fruizione della detrazione in relazione al costo sostenuto per il servizio mensa scolastica, fornendo le indicazioni circa la documentazione comprovante la spesa, al fine di giustificarne l’indicazione nel quadro RP del modello UNICO (ovvero quadro E del modello 730) tra gli oneri che offrono il diritto alla detrazione del 19%.

Preliminarmente, si ricorda che le spese scolastiche, nell’ambito degli oneri detraibili di cui all’articolo 15 TUIR, possono essere suddivise in 3 diverse tipologie:

  • spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, previste dalla lettera e), in relazione alle quali è stato recentemente pubblicato il decreto del MIUR n. 288 del 29 aprile 2016 che fissa i limiti per la detrazione delle spese di frequenza delle università private;
  • spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, di cui alla successiva lettera e-bis, con limite massimo di spesa rilevante fissata ad € 400;
  • infine, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies), senza limite di importo.

 

La mensa scolastica

Tra le spese detraibili di cui alla lettera e-bis, accanto alle spese di iscrizione e frequenza ai citati istituti, rientra anche quanto pagato per il servizio mensa scolastica: si tratta di una posizione introdotta dall’Agenzia con la circolare n. 3/E/2016 e confermata dalla circolare n. 18/E/2016.

In questo secondo documento è contenuto, però, il chiarimento più interessante sul tema, riguardante il supporto documentale probatorio per beneficiare della detrazione d’imposta. Tale detrazione è ammessa sia quando il servizio viene erogato dalla stessa scuola, così come nel caso in cui il servizio fosse erogato per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è necessario, si legge nel documento di prassi, che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

 

Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata:

  • mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento, sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio. Tale documento deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
  • Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione. Tale attestazione può essere rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola e certifica l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

Posto che tali indicazioni sono arrivare solo pochi giorni fa, non è raro il caso per cui i contribuenti siano in possesso – per il 2015 – di documenti che non presentano tutte le richieste indicazioni. Sul punto, l’Agenzia ammette che “per l’anno d’imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.”

Nella circolare n. 18/E/2016 viene anche ricordata quale sia la corretta modalità imputazione della detrazione quando la spesa sia stata sostenuta dai genitori (che ovviamente è la situazione più frequente per questa fattispecie di spesa):

  • la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa;
  • nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno.
  • nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa